EDITORIA E STATI DI CRISI, QUALCHE CHIARIMENTO SU ESUBERI E ROTTAMANDI

di Silvana Mazzocchi

Consigliere d’amministrazione dell’Inpgi e portavoce di Puntoeacapo

Aumenta il numero dei colleghi (fino a settecento in Italia) che, con lo stato di crisi sbandierate dalle aziende editoriali, rischiano di essere messi in prepensionamento nei prossimi mesi, svuotando le testate interessate di buona parte della loro identità, memoria e ricchezza professionale. In questa sede mi limiterò a qualche osservazione tecnica e qualche chiarimento, lasciando da parte le valutazioni critiche già espresse più volte rispetto al recente contratto nazionale di lavoro che ha, di fatto, aperto le porte alla situazione che sta maturando in queste settimane.

Innanzi tutto va detto che gli accordi raggiunti dai cdr delle varie testate che hanno concluso patti in questo senso non avrebbero dovuto essere accelerati (come invece è  spesso avvenuto) dall’innegabile crisi del settore. Una crisi grave che, è vero, toccherà il suo picco in ottobre (i contratti pubblicitari già chiusi  denunciano un ulteriore calo), ma che resta però ancora tutta da quantificare e da stabilire in base alla legge.

Intanto, per far partire le richieste ufficiali degli stati di crisi, mancano ancora due provvedimenti importanti e indispensabili: il governo deve prima varare il decreto che detterà le regole, ovvero i parametri necessari per ottenere l’approvazione dello stato di crisi da parte dei ministeri competenti. E manca tuttora il regolamento secondo il quale dovranno essere distribuiti i 20 milioni annui stanziati dal governo per sollevare l’Inpgi dal peso degli oneri sociali. Arriveranno in settembre? Prima? Non è dato sapere. Quando saranno varate, poi, le richieste di stato di crisi dovranno comunque affrontare i tempi tecnici  indispensabili per la la loro approvazione.

Il salvagente del fai da te

Che fare nei casi di accordo già raggiunto tra azienda e cdr, ma non condiviso dagli interessati? A premessa, c’è da dire che, in qualunque caso il patto stipulato tra azienda e cdr si rivelasse peggiorativo rispetto alla legge e alle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro,  non sarebbe valido. E dunque potrebbe essere impugnato, individualmente o da più soggetti.

Detto questo è necessario distinguere tra articolo 33 del Cnlg (pensionamenti dai 59 anni e 35 di contributi, etc) e articolo 37 del Cnlg che riguarda gli stati di crisi (58 anni e 18 di contributi). Nel primo caso  è comunque contrastata l’interpretazione della norma, ad esempio per quanto riguarda le finestre che consentono l’andata in pensione per vecchiaia degli interessati. Questa considerazione, nella sostanza, renderebbe possibile una vertenza, sia individuale che collettiva, per opporsi al provvedimento, da esaminarsi caso per caso.

Per quanto riguarda l’articolo 37, invece, anche quando la volontarietà non venga riportata esplicitamente negli accordi collettivi fra cdr e azienda, la norma contempla che l’accettazione sia sempre facoltativa. Ciò vuol dire che, se il pensionando scegliesse di opporsi, potrebbe essere posto in cassa integrazione, ma solo per il tempo che va dall’inizio del suo rientro nella norma e la fine dello stato di crisi (da uno a due anni). Per poi essere riassunto automaticamente. E chiunque lo potrebbe fare, anche in presenza di accordo sindacale, per quel principio prima evocato secondo cui gli accordi peggiorativi sono di fatto nulli.

E’ dunque del tutto evidente che la fretta imposta dalle aziende ai cdr è dettata  soltanto dall’esigenza di esercitare una pressione sui dipendenti, che possa garantire un buon effetto dallo stato di crisi, la cui fondatezza resta peraltro ancora tutta da stabilire, testata per testata. Fretta per la quale le aziende sono state disponibili a dispensare qualche briciola in cambio dell’accordo, compresa (quando c’è stata) la promessa di un pugno di assunzioni  che non solo non ripagheranno mai le casse dell’Inpgi dei ricchi contributi perduti, ma che non sono (realisticamente) né programmabili né tanto meno certe, in quanto la legge vieta le assunzioni durante i periodi di stato di crisi.

Quanto al numero degli esuberi , infine, c’è da dire che una cosa sono le richieste avanzate dalle aziende (calcolate sulla potenzialità di utilizzazione delle norme con il consenso individuale degli interessati),  altra cosa è il punto di caduta raggiunto di volta in volta dai tavoli sindacali che, ovviamente, più trattano più riescono a strappare.

In conclusione la fretta è sempre una cattiva consigliera e il sindacato non ne deve avere. In mancanza di accordo interno, infatti, la richiesta aziendale sugli esuberi della testata deve comunque passare per la Fnsi dove, in sede nazionale, si apre un tavolo che dura 25 giorni e al quale partecipa il cdr. In mancanza di accordo anche in questa fase, la palla si sposta ancora e va in sede istituzionale e governativa.

Appuntamenti ulteriori dunque che, allo stato, restano comunque monchi di quei provvedimenti legislativi di cui si è detto, senza i quali le richieste ufficiali di stato di crisi non possono comunque neanche partire.

In conclusione: è bene che i colleghi riflettano su quanto sta accadendo prima di prendere iniziative affrettate e, comunque, preventivamente è necessario informarsi con precisione sui propri irrinunciabili diritti.

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