STATI DI CRISI: COSI’ CAMBIA LA DISCIPLINA, ECCO IL DECRETO DI SACCONI

Il ministro del Lavoro Sacconi ha emanato il decreto che semplifica, o forse sarebbe meglio dire liberalizza, le procedure per l’accesso degli stati di crisi nelle azienda editoriali. Di seguito il testo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al  settore dell’editoria (Decreto ministeriale 8 ottobre 2009 n. 47385).

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, articoli 35 e 37;

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con particolare riferimento all’art. 7, comma 3, secondo cui “le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell’editoria,

non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223″;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62;

VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge del 5 aprile 2001, n. 99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198;

VISTO l’articolo 41-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge del 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l’articolo 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

VISTO il protocollo di Intesa firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2009 di ratifica dell’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto di lavoro giornalistico, siglata in data 26 marzo 2009 e del contestuale accordo in tema di ammortizzatori sociali;

CONSIDERATA la necessità di individuare i criteri per la valutazione dei programmi delle imprese del settore che richiedono l’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di individuare anche i criteri per la valutazione dei programmi delle aziende del settore che richiedono t1ntervento straordinario della cassa integrazione guadagni per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario anche attraverso idonei criteri per la valutazione delle istanze presentate dalle imprese del settore dell’editoria;

 
DECRETA
 
ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nei casi indicati dall’art. 35, comma l, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, nonché

per le causali di crisi aziendale nelle quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa, nei casi di cessazione totale ovvero parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento ovvero per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale.

ART. 2 (Campo di applicazione)

1. Possono fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario,di cui al presente decreto, le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale.

ART. 3 (Requisito occupazionale)

1. Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il requisito occupazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di intervento di CIGS, di quindici dipendenti.

Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. l, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (“comma 9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall’articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’articolo 3 della presente legge, dall’articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3”).
ART. 4 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

2. Ai fini dell’accesso ai benefici per l’esodo ed il prepensionamento nel corso del godimento della CIGS, si applica:

a) per i lavoratori poligrafici, l’articolo 37, comma l, lett. a), della legge del 5 agosto 1981, n. 416;

b) per i giornalisti, l’art. 37, comma 1, lett. b) della legge 5 agosto 1981, n. 416 e la normativa indicata al successivo articolo 8 del presente decreto.

ART. 5 (Causali di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. Le imprese di cui all’articolo 2 del presente decreto possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale, in favore dei propri dipendenti come individuati dal precedente articolo 4, per le seguenti causali:

a) crisi aziendale;

b) cessazione totale o anche solo parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento;

c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con la verifica della presenza della situazione di crisi aziendale per i benefici di cui all’articolo

4, comma 2, lett. b), del presente decreto.

ART. 6 (Criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale)

1. Ai fini della sussistenza dello “stato di crisi“, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico finanziari e gestionali.

A tal fine, sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa per le causali di crisi aziendale:

a) dagli indicatori economico finanziari, complessivamente considerati, riguardanti l’anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento involutivo;

b) la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell’attività produttiva;
c) l’avvenuta contrazione degli indicatori sub b) può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l’impresa nel periodo immediatamente successivo all’istanza;
d) deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento con l’indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi;
e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

2. In caso di cessazione totale o parziale dell’attività, anche in costanza di fallimento, l’impresa deve predisporre un piano di gestione del personale.La cessazione parziale può interessare o un settore dell’attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

ART. 7 (Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale)
1. In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la valutazione dell’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro delle seguenti condizioni:
a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l’azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell’assetto redazionale;

b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;

c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;

d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

2. Ai fini dell’accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

ART. 8 (Ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale)

1. Ai giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di recepimento in sede governativa dell’esito della procedura di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 218 del 10 giugno 2000 e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è riconosciuta facoltà di optare per l’anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia con la verifica dei requisiti di cui all’articolo 37, comma l, lett. b), della legge del 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato ed integrato dall’articolo 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, devono essere verificate le condizioni di cui al precedente articolo 7, lettere a), b) e c). L’impresa deve presentare un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.

ART. 9 (Procedura)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma l, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

2. Nel caso di istanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo D.P.R., il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, decorso almeno un trimestre dall’inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Decorsi i primi dodici mesi dall’inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta i

provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

ART. 10 (Pagamento diretto)

1. E’ autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria dall’articolo 7-ter, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Sen. Maurizio Sacconi).
 
Visto Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2009
 
Visto  Corte dei Conti-Ufficio controllo preventivo 25/11/2009

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