FREELANCE, I TARIFFARI DELL’ORDINE OBBLIGATORI, CONDANNATO IL MESSAGGERO

di Paolo Bartolomei *

Il compenso per le prestazioni giornalistiche autonome va commisurato sulla base dei minimi tariffari fissati dall’Ordine dei Giornalisti che, in assenza di diversa pattuizione, sono vincolanti e obbligatori, potendo fondare anche un’azione giudiziaria con relativa sentenza di condanna esecutiva.

Anche la Corte d’Appello delle Marche ha accolto per la prima volta questa tesi, già adottata di recente su scala nazionale dalla Corte di Cassazione, con una  sentenza che rappresenta un precedente molto importante.

Il problema della retribuzione dei collaboratori esterni autonomi, cioè pagati ad articolo (che col passare degli anni sono diventati sempre più importanti nella struttura dei giornali,i quali preferiscono non avere vincoli) è stato affrontato solo di recente dalla Giurisprudenza.

Se fino a due anni fa la questione aveva investito solo Giudici di Pace e Tribunali di primo grado, dal 2009 la problematica è giunta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione (sezione lavoro) che ha elaborato un orientamento con le sentenze n. 2561, n. 11011 e n. 15062, tutte pubblicate nel 2009.

Quest’ultima in particolare precisa che: “La decisione trova fondamento giuridico nell’art. 2233 del codice civile e in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

Orientamento sposato anche dalla sezione lavoro della Corte d’Appello delle Marche, presieduta dal dottor Stefano Jacovacci, che con la sentenza n. 689/2011 ha condannato Il Messaggero di Roma, confermando in toto l’analoga sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Fermo Camillo Cozzolino, sostenendo che “in assenza di una diversa pattuizione tra le parti, il parametro congruo ed equo per la retribuzione del giornalista è costituito dalle tariffe predisposte dall’Ordine dei giornalisti”.

La Società editrice “Il Messaggero” di Roma, che ha sempre sostenuto la non obbligatorietà dei tariffari, è stata così condannata a versare tutte le differenze retributive tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto sulla base del tariffario dell’Ordine (a volte il datore di lavoro paga fino al 90% in meno…) al collaboratore Paolo Bartolomei, che in quanto avvocato si è difeso in proprio, nonché con l’assistenza dell’avvocato Donatella Sciarresi del foro di Fermo.
L’editore, dopo essere stato condannato in entrambi i gradi giudizio al pagamento anche delle spese legali, ha rinunciato al terzo grado di giudizio in Cassazione, vista anche la giurisprudenza ormai consolidata.

* Avvocato

 

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