Il direttivo di Stampa Romana ha approvato alla unanimità l’adeguamento dello statuto dell’Asr a quello della Federazione della Stampa. Nella stessa seduta è stata approvata la piattaforma unitaria per la riforma organica dello statuto di Stampa Romana, che in quanto tale sarà discussa nella sessione statutaria del prossimo congresso già fissato per la fine del 2014. In coda la mozione approvata, le modifiche Asr-Fnsi e la piattaforma di riforma.
Partiamo dalle modifiche subito introdotte con il voto del direttivo. La prima riguarda lo slittamento a fine 2014 del voto per la Romana, in modo da far coincidere il prossimo voto con quello della Fnsi. La Federazione nel suo ultimo congresso di Bergamo aveva votato l’allungamento del mandato a 4 anni. Nel caso non si fosse provveduto a questa variazione, l’Asr sarebbe dovuta tornare al voto entro l’anno.
C’è un antefatto. All’inizio dell’anno, le varie componenti del direttivo avevano deciso di formare una commissione che si incaricasse di preparare una piattaforma condivisa che portasse a un congresso straordinario entro la fine del mandato triennale.
Un parere del direttore della Fnsi Tartaglia ha giudicato a fine settembre irregolare la convocazione di un congresso straordinario con gli stessi delegati del congresso tenutosi nel 2010, affermando inoltre che le variazioni decise a Bergamo dalla Fnsi dovevano essere recepite e che per questo atto fosse sufficiente un voto del direttivo.
Come abbiamo subito notato, se si fosse proceduto a una soluzione di questo genere si sarebbe snaturato il significato stesso del lavoro della commissione, improntato alla ricerca di un maggiore equilibrio nella rappresentanza sia della maggioranza e delle minoranze, sia del genere meno rappresentato.
Per Puntoeacapo sarebbe stata una soluzione inaccettabile.
La nostra proposta alla maggioranza è andata nel senso della linearità e della trasparenza.
Punto primo: se adeguamento ci doveva essere tra i due statuti, allora doveva riguardare tutti i punti di difformità, non solo l’allungamento dai tre ai quattro anni. E dunque, tra i più importanti, l’inserimento formale nella Carta dell’associazione della parità di genere, nonché il limite dei due mandati consecutivi del segretari. Passaggi tutt’altro che scontati.
L’altro punto fondamentale della posizione di Puntoeacapo è consistito nella richiesta di non annullare di fatto il lavoro della commissione, che aveva trovato un accordo sostanziale sulle modifiche più importanti da apportare allo Statuto. Qualche esempio: la presenza delle minoranze sia in giunta che nel collegio dei revisori dei conti, lo snellimento degli organismi dirigenti. Ma anche una equa rappresentanza di genere che poi, come abbiamo detto prima, è divenuta subito operativa con l’adeguamento dello statuto Asr a quello Fnsi.
Naturalmente il congresso di fine 2014 sarà sovrano (esattamente come lo sarebbe stato anche se il congresso si fosse potuto svolgere a fine 2013), ma l’approvazione di questo documento è il frutto di un accordo politico che di fatto sancisce una identità di vedute sul sistema delle regole.
Su tutto infatti ci si può dividere, a partire dalla visione e dalla applicazione delle politiche sindacali, ma non sulla condivisione delle regole di comportamento e di convivenza. Una condivisione che fa parte della stessa vita democratica.
RECEPIMENTO DELLE NORME STATUTARIE FNSI
PIATTAFORMA DI RIFORMA DELLO STATUTO ASR
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE E STATUTARIO
Il direttivo dell’Associazione Stampa Romana, preso atto del lavoro della Commissione Statuto, lo approva e lo recepisce all’unanimità quale piattaforma della riforma che verrà discussa nella sessione statutaria del prossimo congresso regionale.
Contemporaneamente il Direttivo approva all’unanimità il recepimento delle norme federali allegate al presente documento, e che di esso sono parte integrante e correlata, in modo da rendere omogeneo lo Statuto Asr a quello Fnsi, come da disposizioni in quest’ultimo contenute. Le norme, recepite con voto unanime, sono immediatamente operative.
Il Direttivo convoca, fin da ora, il congresso regionale che si dovrà tenere, nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto, con le modificazioni sopracitate e allegate, entro il 31 dicembre 2014 con una sessione statutaria da collocare, ed esaurire con le relative votazioni, nel pomeriggio del primo giorno dell’assise regionale.
Roma, 7 ottobre 2013
MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, RIGUARDANTI GLI ARTICOLI 1, 2, 11, 16 e 50 DELLO STATUTO ASR PER AMALGAMARLO CON LO STATUTO FNSI:
A) Nell’art. 1 dopo la prima frase aggiungere i seguente capoversi:
“Devono essere iscritti nell’elenco dei “giornalisti professionali” quanti svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere – o, se pensionati, hanno svolto – la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l’iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica”.
“Devono essere iscritti nell’elenco dei “giornalisti collaboratori” quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente”.
“L’iscrizione all’Associazione Stampa Romana è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete”.
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 2, 4°- 5° e 6° comma, dello Statuto FNSI.
B) Nell’art. 2, prima del penultimo capoverso, aggiungere il seguente capoverso:
” – favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi dell’Associazione”;
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 3, 1° comma lettera e, dello Statuto FNSI.
C) Nell’art. 11 sostituire così il 2° capoverso:
2. “Il Congresso è eletto e si riunisce ordinariamente ogni quattro anni, e comunque in aderenza ed armonia con le scadenze fissate dall’art. 8, 4° e 5° comma, dello Statuto FNSI, e, in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti”.
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 8, 4° e 5° comma, dello Statuto FNSI.
D) Nell’art. 11, 5° comma, aggiungere alla fine la seguente frase:
“All’ufficio di Presidenza del Congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste dall’ufficio di presidenza, è possibile il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.”
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 11, ultimo comma, dello Statuto FNSI.
E) Nell’art. 11 sostituire così il 7° capoverso:
7. “Il Consiglio Direttivo, nel corso del quadriennio, può convocare sessioni statutarie del Congresso regionale in carica”.
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 8, 4° comma, dello Statuto FNSI.
F) Nell’art. 16 sostituire così il 7° capoverso:
“7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni fino all’elezione del nuovo Consiglio, e comunque da un Congresso regionale all’altro, e sono rieleggibili”.
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 8, 4° comma, dello Statuto FNSI.
G) Nell’art. 50 aggiungere il seguente ultimo capoverso:
“3. Gli incarichi di Presidente e Segretario dell’Associazione Stampa Romana non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi”.
Viene così recepito quanto previsto nell’attuale art. 42, ultimo comma, dello Statuto FNSI.
PIATTAFORMA PER LA RIFORMA STATUTO ASR
(In rosso le variazioni)
Art.1
L’Associazione Stampa Romana, con sede in Roma – continuatrice dell’Associazione della Stampa periodica italiana – è il sindacato unitario dei giornalisti che risiedono o che svolgono la propria attività giornalistica anche in modo saltuario o non prevalente nel Lazio o abbiano svolto la professione a termini di legge, che risultino iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e pensionati INPGI o di altri istituti previdenziali. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), il sindacato unitario dei giornalisti italiani, della quale costituisce l’articolazione territoriale per il Lazio, e fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della FNSI, tranne per quanto è regolato dal presente Statuto.
Art. 2
È compito dell’Associazione Stampa Romana, che si configura come associazione senza fini di lucro:
– difendere la libertà di stampa e il diritto dei cittadini al pluralismo, alla completezza e all’autonomia dell’informazione;
– difendere e tutelare la dignità della professione e del lavoro dei giornalisti, rivendicando la pluralità degli organi di informazione, la centralità delle redazioni e la titolarità del giornalista al libero accesso a tutte le fonti di notizie, secondo il dettato costituzionale e le esigenze della professione;
– favorire e rivendicare il diritto dei giornalisti a intervenire e partecipare, nelle rispettive aziende editoriali, alle decisioni per la formazione collegiale del giornale, per la definizione dei rapporti con la proprietà, per la elaborazione ed il controllo dei dati che attengono alla comunicazione di notizie, per la piena indipendenza dal potere pubblico e dal potere privato; – rivendicare in tutte le imprese per l’informazione e negli uffici stampa di enti pubblici e privati l’applicazione di leggi, contratti e ordinamenti che regolano l’esercizio dell’attività professionale anche aggiornando e valorizzando le funzioni dell’attività giornalistica, definendo nuove figure professionali e promuovendo i necessari adeguamenti e adempimenti per il riconoscimento e l’accesso pieno e garantito alla professione giornalistica;
– promuovere l’attività culturale;
– garantire la tutela sindacale e gli interessi morali e materiali dei giornalisti e promuovere il benessere degli iscritti in attività, disoccupati, pensionati e delle loro famiglie;
– difendere e tutelare la trasparenza dell’informazione e la dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l’applicazione di un corretto rapporto tra pubblicità e informazione e per il rispetto delle incompatibilità deontologiche;
– promuovere una concreta attuazione del patto di solidarietà nei confronti di disoccupati, pensionati e precari anche con l’istituzione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione;
– perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti anche attraverso la Commissione per le pari opportunità, istituita dalla Giunta Esecutiva secondo quanto previsto dalla legge 125/1992;
– garantire l’equa rappresentanza di genere (non inferiore al ….%) nell’ambito dei propri organi direttivi ;
– organizzare gruppi di lavoro con particolare attenzione alla formazione e alla informazione dei quadri sindacali e dei Comitati di Redazione per i quali, periodicamente, potranno anche essere organizzati appositi seminari;
– partecipare con propri rappresentanti al “coordinamento” regionale tra tutti gli organismi territoriali di categoria e i settori interessati all’erogazione dei servizi, per il raggiungimento della massima efficienza e trasparenza:
1) Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio;
2) Ufficio del Fiduciario INPGI del Lazio;
3) Ufficio del Fiduciario CASAGIT del Lazio;
4) Consiglio di amministrazione del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.
Art. 3
L’Associazione è apolitica nel rispetto delle libere scelte ideali, politiche e religiose di ciascuno e non assumerà alcuna decisione o atteggiamento che possano comunque arrecare offesa alle convinzioni dei soci.
Art. 4
1. È consentita – su delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione – la costituzione di sezioni territoriali alle quali aderiscano almeno 25 soci, iscritti all’Associazione Stampa Romana. Le sezioni territoriali non hanno statuto proprio e dipendono direttamente dall’Associazione Stampa Romana.
2. Le sezioni territoriali sono tenute a rendere conto della propria attività al Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Romana. Per ottemperare a questo compito, entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile di ogni sezione invia una relazione al Direttivo sull’attività svolta al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. La designazione del responsabile da parte di ciascuna sezione deve ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Romana.
Art. 5
1. Per facilitare l’esercizio di particolari attività (cronisti, sportivi, corrispondenti, ecc.) è, consentita nell’ambito dell’Associazione la costituzione di Gruppi di Specializzazione regionali, come articolazione territoriale di Gruppi nazionali, tra soci che diano una presenza specifica e omogenea in determinati settori giornalistici.
2. Tali organismi dovranno indirizzare la propria azione nella ricerca dei mezzi più idonei per agevolare gli iscritti nello svolgimento dei rispettivi compiti professionali e sindacali e per tutelarli nei rapporti con le fonti di informazione, dovendosi considerare di esclusiva competenza dell’Associazione tutto ciò che attiene alla rappresentanza e alla tutela degli interessi sindacali della categoria.
3. Tali gruppi, prima di costituirsi, sono tenuti a rendere noto al Consiglio Direttivo dell’Associazione i rispettivi statuti o ordinamenti per la concessione o meno della ratifica e nessuna delle loro delibere potrà essere in contrasto con gli articoli del presente Statuto. Un socio non può aderire a più di due gruppi di specializzazione e può assumere cariche sociali in un solo gruppo.
4. È inoltre prevista la costituzione del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati iscritti all’Associazione.
Art. 6
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi, che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
2) esclusione della temporaneità della partecipazione della vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
3) diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
4) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
5) principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice civile;
6) sovranità del Congresso regionale con regolamentazione dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione al medesimo;
7) pubblicità delle convocazioni del Congresso regionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
8) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
Art. 7
1. Fanno parte dell’Associazione Stampa Romana tutti coloro che svolgono attività giornalistica ai sensi di legge e ai sensi dell’articolo 1 del presente Statuto e che risiedono o che svolgono la propria attività nel Lazio, nonché i giornalisti pensionati INPGI o pensionati di altri enti previdenziali iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Non possono, invece, far parte dell’Associazione Stampa Romana i giornalisti iscritti presso Ordini regionali diversi dal Lazio.
2. Per esercitare il diritto di socio dell’Associazione Stampa Romana è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Il socio che non ha versato le quote annuali nell’arco dei dodici mesi successivi all’anno solare relativo all’ultimo versamento di quote è sospeso dall’elenco degli iscritti.
Nell’arco dei suddetti dodici mesi, il giornalista moroso che volesse esercitare i diritti riservati ai soci dovrà versare le quote dovute.
3. La qualifica di socio si perde, oltre che per morosità non sanata nell’arco dei dodici mesi di sospensione:
a) per dimissioni, che non liberano il Socio dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione;
b) per cancellazione dall’Ordine;
c) per esclusione.
4. Gli uffici dell’Associazione Stampa Romana curano la tenuta dell’elenco dei soci, in regola, sospesi e cancellati. Almeno una volta l’anno l’elenco viene consegnato al segretario e al presidente dell’Associazione Stampa Romana, fermo restando quanto previsto dalle norme che regolano la tutela della privacy.
5. In caso di mancato rinnovo della iscrizione, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti dell’Associazione.
Art. 8
1. Le domande di iscrizione saranno presentate dall’aspirante socio secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti della Fnsi.
2. Non possono comunque essere accettate le domande di coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o contro la pubblica amministrazione. Nel caso che contro l’iscritto sia stato emesso mandato di cattura, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi fino alla revoca del mandato stesso.
3. L’ammissione e la titolarità sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 9
1. I versamenti effettuati dagli associati a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.
2. Durante tutta la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) il Congresso regionale;
b) l’Assemblea Generale;
c) il Consiglio Direttivo;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Presidente;
g) il Segretario;
h) la Consulta dei Cdr
i) il Collegio Sindacale;
l) la Consulta dei giornalisti freelance;
m) la Commissione pari opportunità.
2. La Consulta dei Cdr, la Consulta dei giornalisti freelance e la Commissione pari opportunità sono organi consultivi. Il Collegio Sindacale ha funzione di controllo.
3. Della convocazione del Congresso regionale e dell’Assemblea generale deve essere data notizia scritta per e mail od e mail certificata o per posta prioritaria ad ogni associato nonché con un comunicato, a cura dell’Organo competente, diffuso alle agenzie di stampa, ai quotidiani che si pubblicano nella circoscrizione dell’Associazione, nonché inserito nel sito internet dell’Associazione ed inviato a tutte le redazioni per l’affissione nei locali redazionali. Pari notizia dovrà essere data delle deliberazioni congressuali ed assembleari intervenute.
Art. 11
1. Il Congresso regionale è il massimo organo dell’Associazione Stampa Romana: esso ha tutti i poteri deliberanti e fissa le direttive che deve seguire l’Associazione nei vari rami della sua attività, esamina e approva la relazione sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria quadriennale.
2. Il Congresso è eletto e si riunisce ordinariamente ogni quattro anni e, in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti. Il Consiglio Direttivo formula l’ordine del giorno del Congresso ordinario. La Giunta Esecutiva provvede entro 60 giorni dalla richiesta a convocare il Congresso straordinario formulando l’ordine del giorno sulla base degli argomenti per i quali il Consiglio Direttivo o un quinto dei soci hanno richiesto la convocazione del Congresso. Il Congresso straordinario si terrà con gli stessi delegati in carica al momento della conclusione del Congresso ordinario precedente.
3. In sede congressuale dovrà in ogni caso essere assicurato, con le opportune modalità di nomina dei delegati, il diritto di voto per ogni associato relativamente alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi.
4. Dovranno altresì essere rispettati i principi della libera eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo e del voto singolo per ciascun associato e dovranno infine essere precisati a cura della commissione verifica poteri i criteri per l’ammissione ovvero la esclusione di ciascun associato relativamente alla nomina dei delegati e di ciascun delegato relativamente alla partecipazione al Congresso ed al voto.
5. Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce l’ufficio di Presidenza, nella cui composizione dovrà essere rispettata la parità di genere composto da un Presidente professionale, due Vicepresidenti dei quali uno collaboratore, ed un Segretario. Essi debbono essere eletti con i voti di almeno due terzi dei delegati. Dopo due votazioni, in cui non si raggiunga il quorum su indicato, vale la maggioranza relativa. L’ufficio di Presidenza nomina i questori ed i componenti del seggio elettorale.
6. Il Congresso elegge:
a) il Presidente dell’Associazione Stampa Romana e i due Vice-presidenti, uno tra i professionali con funzioni vicarie ed uno tra i collaboratori;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale;
d) il Collegio dei Probiviri.
7. Il Consiglio Direttivo, nel corso del quadriennio, può convocare sessioni statutarie del Congresso regionale in carica.
Art. 12
1. Il Congresso regionale è costituito da 70 delegati la cui suddivisione tra professionali e collaboratori, cui è comunque garantito un minimo di 5 delegati, è stabilita sulla base delle rispettive percentuali di iscritti all’Associazione . Possono votare i soci in regola con le quote al momento del voto.
I candidati e i sottoscrittori di lista devono essere in regola con il pagamento delle quote al momento della presentazione delle liste.
2. Nel caso siano proposte più liste di candidati, l’assegnazione dei delegati a ciascuna lista avviene in base al quoziente calcolato per difetto, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti. Qualora, per l’assegnazione di un seggio, due o più liste risultino avere il medesimo resto, il seggio in questione viene attribuito alla lista che ha riportato più voti. Nel caso che siano pari anche i voti di lista, il seggio viene attribuito al candidato del genere meno rappresentato. Non essendo sufficiente neppure questo criterio si ricorre alla maggiore anzianità per iscrizione all’Associazione Stampa Romana e, in caso di ulteriore parità, alla maggiore anzianità all’Albo professionale e, infine, si privilegia il più giovane di età. E solo successivamente si ricorre al sorteggio.
3. Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai posti cui provvedere. Ogni lista deve rispettare la rappresentanza di genere, con una quota minima del 40% di candidati o candidate. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 3/5 (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere. I voti di preferenza possono essere espressi nell’ambito di una sola lista. In mancanza dell’espressione del voto di lista su una scheda, questo viene attribuito alla lista nella quale l’elettore ha indicato preferenze. È nulla la scheda quando l’elettore ha indicato preferenze in più liste.
4. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale nell’ordine, il candidato del genere meno rappresentato, il candidato più anziano per iscrizione all’Associazione Stampa Romana e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano all’Albo professionale e, infine, quello più giovane di età. E solo successivamente si ricorre al sorteggio.
5. Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la propria candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.
6. Ogni lista per le rispettive categorie (professionali e collaboratori) – deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto pari almeno a 90 per i professionali e 25 per i collaboratori. È nulla la sottoscrizione di più liste. I firmatari delle liste non possono essere candidati. Il deposito delle liste presso il Consiglio Direttivo deve avvenire entro il ventesimo giorno precedente quello fissato per l’inizio delle votazioni. Non è ammessa la lista che non rispetti la parità di genere di cui al precedente comma 3.
7. In assenza di più liste, l’elezione dei delegati avviene a maggioranza semplice. In caso di parità si applica il quarto comma del presente articolo.
8. Il voto si esprime su una scheda – anche per via telematica – comprendente le seguenti indicazioni:
a) numero e denominazione di ogni lista;
b) elenco dei rispettivi candidati;
c) numero massimo di preferenze consentite (i 3/5 calcolati per difetto dei posti cui provvedere).
9. Per agevolare l’esercizio del diritto di voto da parte di tutti i soci, ferme restando le norme generali sulle elezioni e le esigenze di tutela della segretezza dell’espressione del suffragio, il Regolamento di cui all’art. 48 può prevedere forme di voto elettronico. SOPPRESSO E SOSTITUITO DAI PUNTI NECESSARI A DESCRIVERE IL SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO CHE SARA’ TECNICAMENTE ADOTTATO
Art. 13
1. Hanno diritto di partecipare al Congresso con facoltà di parola, ma non di voto, i membri uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i tre rappresentanti della Consulta Sindacale, i due giornalisti freelance e il Presidente della Commissione Pari Opportunità nel Consiglio Direttivo e i relatori sulle questioni all’ordine del giorno, con particolare riferimento alla rappresentatività dei gruppi di specializzazione.
2. Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso verrà sostituito dal primo dei non eletti nella propria lista. Le sostituzioni possono essere comunicate alla Commissione Verifica Poteri fino all’inizio della replica del Segretario, momento che chiude la fase del dibattito.
3. La Commissione Verifica Poteri, composta da cinque membri, è nominata dal Consiglio Direttivo ancora in carica almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso.
4. Il delegato, una volta accreditato in Congresso dalla Commissione verifica poteri, non può più essere sostituito. Il delegato resta così in carica fino alla conclusione del Congresso. Qualora nell’arco del successivo quadriennio dovesse essere convocato un Congresso straordinario esso si terrà con gli stessi delegati in carica al momento della conclusione del Congresso ordinario precedente, i quali potranno a loro volta essere sostituiti dai primi dei non eletti nella stessa lista con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.
Art. 14
1. I delegati professionali e collaboratori voteranno di regola congiuntamente. Per le questioni riguardanti specificatamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata. In caso di dubbio decide il Congresso. Il voto si esprime individualmente a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Le votazioni debbono essere richieste a scrutinio segreto da almeno un terzo e per appello nominale da almeno un quinto dei delegati dichiarati presenti dalla Commissione per la verifica poteri. Il Presidente del Congresso, compiuta la verifica, indice la votazione.
2. Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto.
3. Le delibere congressuali sono valide, a meno che non si tratti di modifiche statutarie e salvi gli altri casi per i quali sia richiesta dallo Statuto una maggioranza speciale, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei delegati che partecipano alla votazione e sempre che sia presente in aula il numero legale, ovvero almeno la metà più uno dei delegati dichiarati presenti al Congresso dalla Commissione verifica poteri. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
4. Si presume che il Congresso sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia se, prima dell’indizione di una votazione per alzata di mano, quattro delegati presenti in aula lo richiedono, il presidente del Congresso dispone la verifica del numero legale. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall’aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza. Prima della votazione di una proposta, può essere disposto dal presidente l’accertamento del numero dei presenti.
5. Se il Congresso non è in numero legale, il suo presidente sospende la seduta e dispone un intervallo di tempo per la sua prosecuzione. In questo caso, la sospensione della seduta non determina presunzione di mancanza di numero legale alla sua ripresa.
Art. 15 – Il Presidente
1. Tra i giornalisti iscritti all’Associazione il Congresso elegge il Presidente dell’Associazione Stampa Romana, garante del rispetto dello Statuto, espressione dell’unità e della operante solidarietà di tutti i soci. Il Congresso elegge, inoltre, due Vice Presidenti: uno professionale con funzioni vicarie e uno collaboratore.
2. Il Presidente è eletto da tutti i delegati. I due Vice Presidenti vengono eletti dalle rispettive categorie di delegati con due votazioni separate. L’elezione del Presidente e quelle dei due Vice Presidenti avvengono nei primi due scrutini a maggioranza dei due terzi dei delegati ammessi al voto; successivamente a maggioranza relativa.
3. Il Presidente, d’accordo con il Consigliere Segretario, convoca il Consiglio Direttivo, ne prepara l’ordine del giorno e ne presiede i lavori. I Vice Presidenti assistono il Presidente nelle sue funzioni. In caso di assenza ne fa le veci il Vice Presidente vicario professionale. In caso di assenza anche di quest’ultimo, il Vice Presidente collaboratore.
4. In caso di prolungato impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, il Consiglio Direttivo per delega del Congresso provvede alla sua sostituzione secondo le norme di cui al presente articolo. La stessa procedura si applica per i due Vice Presidenti.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le delibere del Congresso regionale, di impartire tra un Congresso e l’altro le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie per l’attività dell’Asr, nonché di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria.
2. Il Consiglio Direttivo si compone:
a) del Presidente.
b) dei due Vice Presidenti;
c) di 30 Consiglieri suddivisi tra professionali e collaboratori, sulla base della proporzione tra le rispettive categorie di iscritti, con un minimo di 5 consiglieri collaboratori. I Consiglieri professionali e collaboratori vengono eletti dal Congresso con le stesse modalità previste dall’art. 12 per le elezioni dei delegati al Congresso, con le sole seguenti eccezioni:
a) si intendono presentate le liste che hanno ottenuto rappresentanti alle elezioni per il Congresso, sottoscritte dai candidati al Consiglio Direttivo. Nel caso di ogni eventuale nuova lista, essa dovrà essere presentata almeno dal 10% dei delegati, rispettivamente per ciascuna categoria dei professionali e dei collaboratori, rispettando la regola della rappresentanza di genere;
b) i presentatori di lista possono essere anche candidati;
c) nell’ambito di ogni lista, il numero massimo di voti di preferenza che è possibile esprimere per le categorie dei professionali e dei collaboratori è, rispettivamente, di 13 e 5 .
4. Professionali e collaboratori votano separatamente. Nessun candidato può far parte di più liste, pena l’automatica decadenza da tutte le candidature.
5. L’Ufficio di Presidenza del Congresso fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste e ne accerta la validità.
6. Nel caso di decadenza o dimissioni i Consiglieri del Direttivo sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie di lista.
7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, da un Congresso regionale all’altro, e sono rieleggibili.
8. Fanno parte del Consiglio Direttivo a titolo consultivo senza diritto di voto:
– tre rappresentanti dei Comitati e Fiduciari di redazione eletti dalla Consulta Sindacale;
– due rappresentanti dei giornalisti freelance, indicati dalla Consulta dei freelance;
– un rappresentante per ognuna delle sezioni territoriali, se costituite, eletti dalle rispettive assemblee;
– il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio o un suo delegato;
– il fiduciario della Consulta romana della Casagit o un suo delegato;
– il fiduciario regionale dell’INPGI o un suo delegato;
– il Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati o un suo delegato;
– il Presidente del Collegio Sindacale o un suo delegato;
– il Presidente del Collegio dei Probiviri o un suo delegato;
– i membri professionali e collaboratori del Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa iscritti all’Associazione Stampa Romana;
– i rappresentanti di gruppi di specializzazione;
– un rappresentante della Commissione pari opportunità.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario e quando almeno un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta motivata per iscritto.
Art. 17 – La Giunta Esecutiva
1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva, composta da 9 giornalisti professionali e da 3 giornalisti collaboratori con le stesse modalità di cui agli articoli 12 e 16 adeguatamente rapportate.
2. Della Giunta Esecutiva fa parte a pieno titolo il Presidente dell’Asr o in caso di sua assenza il Vice Presidente vicario.
3. I membri professionali sono eletti da Consiglieri professionali e i membri collaboratori dai Consiglieri collaboratori con votazione separata. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Ogni consigliere può esprimere una preferenza oppure due preferenze se di genere diverso, pena la nullità del voto espresso
4. Nel caso in cui uno dei membri della Giunta Esecutiva venisse a mancare per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie di lista.
5. La Giunta Esecutiva, su proposta del Segretario dell’Associazione, nomina il Direttore dell’Asr, posto alle dipendenze della Giunta stessa, che dirige e coordina i servizi della Associazione, assiste alle sedute degli organi dell’Associazione, con funzioni di segretario, e procede alla redazione del processo verbale. L’ufficio di Direttore dell’Asr è incompatibile con ogni altro incarico negli organismi di categoria.
Art. 18 – Il Segretario e la Segreteria
1. La Giunta Esecutiva nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti un Consigliere Segretario e un Consigliere Tesoriere, scelti tra i professionali. Al suo interno viene costituita la Segreteria, organizzata per dipartimenti.
2. Il Consigliere Segretario ha la rappresentanza legale dell’Associazione, attua le decisioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, convoca e presiede la Giunta Esecutiva e la Segreteria, ne promuove e coordina l’attività, formula l’ordine del giorno delle riunioni, rappresenta l’Associazione nel Consiglio nazionale della FNSI e nella Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa, redige la relazione al Congresso sulla politica sindacale e sulla situazione organizzativa, assume la direzione responsabile delle pubblicazioni anche telematiche dell’Associazione, prende in assenza del Presidente e dei due Vicepresidenti i provvedimenti urgenti necessari al normale funzionamento dell’Associazione, coordina e dirige l’attività dei dipendenti.
3. Il Consigliere Tesoriere prepara i bilanci annuali da presentare, previa deliberazione della Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Sovrintende all’amministrazione dei fondi sociali, vigila sulla regolarità dei versamenti delle quote associative e sulla tenuta dell’elenco dei soci da parte degli uffici.
4. Il bilancio dell’esercizio sociale, che dovrà corrispondere all’anno solare, dovrà essere composto dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico, accompagnato da una relazione sulla gestione. Dovrà essere rispettata ogni normativa di legge prevista in materia ed ogni ulteriore eventuale disposizione statutaria e regolamentare e dovrà essere sottoposto all’approvazione del competente organo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
5. Il bilancio dovrà essere pubblicato in base alla normativa vigente ed in difetto, comunque, dovrà essere esposto, dopo la sua approvazione, nei locali dell’Associazione e pubblicato sul notiziario anche telematico dell’Associazione.
Art. 19
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide quando sono presenti almeno i 2/5 dei componenti dei relativi organismi.
2. Le delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva sono valide se adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti al momento della votazione. Nella Giunta Esecutiva in caso di parità prevale la manifestazione di volontà del Consigliere Segretario.
Art. 20
1. Al voto di sfiducia – che deve essere espresso per appello nominale – è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/5 dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.
2. In caso di voto di sfiducia del Consiglio Direttivo nei confronti della Giunta Esecutiva lo stesso Consiglio Direttivo elegge contestualmente la Giunta Esecutiva.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) presiede all’attività dell’Associazione adempiendo a tutte le funzioni previste dalla legge;
b) mette in esecuzione le deliberazioni del Congresso direttamente o per mezzo di commissioni;
c) stabilisce contributi straordinari a carico degli iscritti;
d) approva i bilanci annuali;
Art. 22
La Giunta Esecutiva ha le seguenti attribuzioni:
a) delega soci ad uffici particolari all’interno dell’Associazione e in quegli altri organismi nei quali fosse richiesta una rappresentanza dell’Associazione stessa;
b) decide sulla convocazione del Congresso e ne fissa l’ordine del giorno;
c) delibera sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio e sul bilancio consuntivo dell’esercizio;
d) decide e provvede in merito alle spese straordinarie non preventivate in bilancio;
e) amministra il patrimonio sociale e si adopera per aumentarlo;
f) ratifica tutte le decisioni riguardanti il personale dipendente dell’Associazione.
Art. 23
1. Nessuna carica può essere ricoperta da professionali e collaboratori che abbiano incarichi in organizzazioni o associazioni di editori di giornali o radiotelevisioni o di editori in genere. È, pertanto, nulla l’elezione di soci che si trovassero al momento dell’elezione stessa in tali condizioni di incompatibilità.
2. L’assunzione di incarichi in organizzazioni o associazioni di editori successivamente all’elezione ad una carica all’interno dell’Associazione Stampa Romana comporta la decadenza da tale carica.
Art. 24
Sarà considerato dimissionario (e la sua sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto) quel membro del Consiglio e degli altri organismi il quale senza giustificato motivo non partecipi per tre sedute consecutive ai lavori dell’organismo a cui appartiene.
Art. 25
1. Il Collegio dei Probiviri è organo deliberante autonomo ed indipendente dell’Associazione Stampa Romana.
2. È costituito da 9 membri effettivi e 6 membri supplenti, rappresentanti le rispettive categorie di professionali e collaboratori. Esso è eletto in sede congressuale dalle rispettive categorie: la prima ne elegge 7 effettivi e l’altra 2, mentre 4 e 2 rispettivamente per i supplenti. I membri del Collegio vengono eletti tra i Soci iscritti alla lista speciale che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all’Ordine dei giornalisti, altrettanti alla Fnsi e almeno due all’Associazione Stampa Romana e che non abbiano subito sanzioni disciplinari in via definitiva dagli organismi di categoria. La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione e con l’incarico di componente del Consiglio regionale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti.
3. Sulle schede i delegati al Congresso potranno scrivere le proprie preferenze per i membri effettivi fino ad un massimo di 5 per i professionali e 2 per i collaboratori e rispettivamente 3 e 1 per i membri supplenti. Sono proclamati eletti i candidati che ottengono più voti. Solo in caso di decadenza o di dimissioni, subentrano i supplenti primi dei non eletti delle rispettive categorie.
Art. 26
Il proboviro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio sarà considerato dimissionario e verrà sostituito dal primo dei membri supplenti delle rispettive categorie.
Art. 27
Il Collegio dura in carica tra un Congresso ordinario e l’altro. I suoi membri sono rieleggibili per due mandati consecutivi e non sono ricusabili.
Art. 28
1. Il Collegio, nella sua prima adunanza, convocata dalla Giunta Esecutiva, elegge a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un Presidente scelto tra i professionali, un Vicepresidente e un segretario che potranno essere scelti anche tra i collaboratori.
2. Per la validità di ogni riunione é necessaria la presenza del numero legale, cioé della metà più uno dei componenti.
2. Il presidente del Collegio terrà al Congresso una relazione illustrativa dell’attività svolta.
Art. 29
Il Collegio dei Probiviri, la cui sede è presso l’Associazione Stampa Romana, regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti.
Art. 30
1. Il Collegio esercita le sue funzioni su esposto di soci e non soci e può anche promuovere procedimenti d’ufficio.
2. Il Consiglio direttivo, in occasione delle trattative per i rinnovi contrattuali, deve adottare il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazioni delle delibere adottate dalla FNSI o dall’Associazione stampa romana per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri e proponendone, nei casi più gravi, la radiazione.
3. L’eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell’interessato non. ha effetto sospensivo del provvedimento.
Art. 31
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di emettere lodi, sia per le controversie tra soci o tra soci e terzi sottoposte al suo giudizio su richiesta di parte, sia per i casi trasmessi dal Consiglio direttivo.
Art. 32
Il Collegio dei Probiviri si costituisce in Giuri d’onore, su richiesta di uno o più soci.
Art. 33
1. Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli iscritti sono:
a) richiamo;
b) diffida;
c) ammonizione;
d) censura;
e) sospensione fino ad un massimo di sei mesi;
f) radiazione.
Art. 34
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è tenuto a dare notizia di ogni provvedimento all’interessato, entro cinque giorni da quando é stato adottato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché a darne comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione o a chi ne fa le veci.
Art. 35
Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro il termine di 35 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
Art. 36
1. Le assemblee di categoria vengono convocate separatamente per la trattazione degli affari che abbiano interesse esclusivo per ciascuna di esse.
2. Potrà essere disposta anche la convocazione di un’unica assemblea per professionali e collaboratori per la discussione di argomenti di carattere sindacale, o d’altra natura, che presentino interesse per entrambe le categorie.
Art. 37
1. L’assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione, in conformità con la decisione presa dal Consiglio Direttivo.
2. All’assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Le assemblee sono convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità o quando almeno 100 soci ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio medesimo.
3. La convocazione avrà luogo entro 20 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza.
4. L’avviso di convocazione con l’ordine dei lavori dovrà essere esposto nei locali dell’Associazione e diffuso almeno ai quotidiani e alle agenzie di stampa.
Art. 38
1. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre l’intervento di un terzo dei soci. In seconda convocazione, dopo almeno un’ora della prima, l’assemblea si intende riunita e valida con la presenza di almeno 100 soci in regola con le quote.
2. L’Assemblea delibera sui temi iscritti all’ordine del giorno.
Art. 39
1. Le elezioni per i delegati al Congresso regionale ordinario sono indette, ai sensi dell’art. 10, 3° comma dello Statuto, dal Consiglio Direttivo almeno 70 giorni prima con un comunicato diffuso alle agenzie di stampa, ai quotidiani che si pubblicano nella circoscrizione dell’Associazione, nonché inserito nel sito internet dell’Associazione ed inviato a tutte le redazioni per l’affissione nei locali redazionali.
2. In ottemperanza alle norme federali, 70 giorni prima della convocazione del Congresso il Consiglio Direttivo nomina una Commissione elettorale della quale faccia parte almeno un rappresentante di ciascuna lista che ha eletto propri membri nel Direttivo stesso.
3. Le operazioni di voto per l’elezione dei Delegati al Congresso si svolgono nell’arco di almeno due giorni, uno dei quali festivo, tramite votazione elettronica in base alle norme contenute nel Regolamento applicativo dello Statuto, di cui al successivo art. 48, e nelle sedi dell’Associazione, in ogni caso a scrutinio segreto. Si hanno le seguenti schede: una per la elezione dei delegati al Congresso professionali e una per i delegati al Congresso collaboratori.
Art. 40
1. Il presidente e i due vicepresidenti del seggio elettorale, uno per i professionali e uno per i collaboratori, vengono nominati dal Consiglio Direttivo almeno 70 giorni prima delle votazioni. Il Consiglio Direttivo decide l’orario delle operazioni di voto tenendo conto di quanto già previsto nell’art. 39 e fissa l’eventuale articolazione territoriale del seggio elettorale.
2. Il presidente e i vicepresidenti del seggio provvederanno a scegliere gli scrutatori tenendo conto delle indicazioni dei soci.
3. Il Seggio decide a maggioranza su tutte le questioni procedurali connesse con le operazioni di voto che potessero sorgere o che venissero poste da soci elettori. Delle elezioni, delle questioni poste, delle dichiarazioni eventualmente fatte da soci elettori, come di qualunque altra questione e operazione, il Seggio redige apposito verbale da conservarsi nell’archivio dell’Associazione.
4. Il Presidente del Seggio vista tutte le schede prima che siano consegnate al socio elettore.
5. Sono nulli i voti comunque espressi in maniera difforme dalle disposizioni dello Statuto.
6. Le schede cancellate sono nulle
Art. 41
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono pubblicamente. Tutti i soci elettori hanno diritto di presenziare allo spoglio delle schede. 2. Il presidente e i vicepresidenti del Seggio sigillano e firmano tutte le urne durante l’interruzione notturna delle votazioni e sono responsabili dell’integrità delle schede nel caso di spostamento del seggio durante le votazioni, secondo l’eventuale articolazione territoriale del voto decisa dal Consiglio Direttivo.
Art. 42
1. Il Presidente del seggio – ultimate le operazioni di scrutinio – procede alla proclamazione degli eletti.
2. Egli, entro sette giorni dalla proclamazione, procede all’insediamento degli eletti nelle singole cariche, dopo che avrà ad ognuno comunicato l’avvenuta elezione ed i voti riportati. Avvenuta la proclamazione, il Presidente del seggio dirama un comunicato sui risultati delle elezioni.
Art. 43
1. Ogni socio dell’Associazione può proporre ricorso motivato contro l’andamento delle operazioni di voto.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto alla Commissione Elettorale entro sette giorni dall’avvenuta proclamazione.
Art. 44
Qualora, contestualmente alle elezioni per gli organi dell’associazione, altri organismi della categoria svolgano loro consultazioni elettorali, i membri del seggio istituito dall’Asr secondo le norme del presente Statuto non possono ricoprire incarichi nei seggi istituiti dagli altri organismi.
Art. 45
1. Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri effettivi, di cui uno collaboratore e 5 supplenti, di cui uno collaboratore, eletti in Congresso tra tutti gli iscritti da almeno dieci anni all’Associazione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari in via definitiva dagli organismi di categoria e che siano in possesso dei requisiti della onorabilità e professionalità. La funzione di Sindaco effettivo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione e con l’incarico di componente del Consiglio regionale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti.
2 . Sulle schede i delegati al Congresso potranno scrivere le proprie preferenze per i membri effettivi fino ad un massimo di 3 per i professionali e 1 per i collaboratori e rispettivamente 3 e 1 per i membri supplenti. Sono proclamati eletti i candidati che ottengono più voti. Solo in caso di decadenza o di dimissioni, subentrano i supplenti primi dei non eletti delle rispettive categorie.
3. Il Collegio esercita il controllo periodico dei conti dell’Associazione Stampa Romana e procede all’esame dei bilanci annuali sui quali redige una relazione scritta per la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio resta in carica tra un Congresso ordinario e l’altro. I suoi membri sono rieleggibili.
5. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente, scelto fra i membri effettivi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Per la validità delle riunioni del Collegio Sindacale é necessaria la presenza del numero legale, cioé della metà più uno dei componenti.
Art. 46
La Consulta Sindacale è composta:
a) dai membri, professionali e collaboratori, del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
b) dai comitati e fiduciari di redazione;
c) dai rappresentanti dei gruppi di specializzazione;
Art. 46 Bis
La Consulta dei giornalisti freelance è composta da?????? OCCORRE DEFINIRE DA CHI E IL NUMERO
Art. 47
L’Associazione può editare pubblicazioni, anche attraverso reti telematiche, delle quali assumerà la direzione responsabile il Consigliere Segretario ai sensi dell’art. 18, 2° comma.
Art. 48
In applicazione dell’art. 12, 10° comma, del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approverà un Regolamento elettorale che disciplini il voto elettronico da parte degli iscritti.
Art. 49
1. Lo Statuto dell’Associazione Stampa Romana può essere modificato soltanto dal Congresso, con la presenza di almeno due terzi dei delegati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
2. Il Consiglio Direttivo può avanzare proposte di modifiche allo Statuto.
Art. 50
1. I soci dell’Associazione Stampa Romana che rivestono cariche sindacali (Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva dell’Asr; Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva e Segreteria Nazionale della Fnsi sono da considerare un solo incarico), possono assumerne non più di un’altra negli organismi direttivi degli enti di categoria professionale, previdenziale o assistenziale (Ordine dei giornalisti, INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – “Giovanni Amendola” – Gestione Principale, INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – “Giovanni Amendola” – Gestione Separata, Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e Casagit “Angiolo Berti”).
2. Il socio che venga a trovarsi in simili condizioni di incompatibilità è tenuto a optare entro 15 giorni. In caso di inottemperanza, il socio decade dalle cariche nell’Associazione Stampa Romana.
3. Gli incarichi di Presidente e Segretario dell’Associazione Stampa Romana non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.
Art. 51
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, è obbligo devolvere il suo residuo patrimonio, detratto ogni possibile onere e debito, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 52
Il presente Statuto entra in vigore all’atto dell’approvazione. La sua attuazione é demandata al Consiglio Direttivo dopo la sua approvazione da parte della FNSI.
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