di Alessandra Spitz *
Un giornalista di un ufficio stampa deve essere assicurato con l’INPGI. E’ quanto, in estrema sintesi, stabilisce una importante sentenza del Tribunale di Roma (11256/2015) che rappresenta una significativa vittoria dell’Ente di previdenza dei giornalisti e di tutta la categoria.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Luca Redavid, ha infatti rigettato l’opposizione di Coni Servizi ad un decreto ingiuntivo dell’INPGI e ne ha confermato la validità condannando la società pubblica al pagamento, oltre che delle spese processuali, degli omessi contributi non versati per un periodo di circa tre anni in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra Coni Servizi ed un giornalista pubblicista, sulla base di un accertamento del 22/12/2010.
Il giornalista ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico della FIGC, occupandosi di redigere comunicati stampa che inviava regolarmente alle testate giornalistiche anche nazionali.
Secondo il giudice del lavoro, “l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attivita’ di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti”.
La decisione del giudice è importante anche perché conferma l’importanza della funzione ispettiva dell’Inpgi. Proprio l’ultima relazione della commissione di vigilanza ha dimostrato l’ampiezza del fenomeno evasivo (come vi abbiamo raccontato qui) e la necessità di combatterlo efficacemente. Sarebbe opportuno che della sentenza si desse notizia anche sul sito istituzionale dell’istituto, dal quale mancano da tempo le rassegne delle sentenze più importanti
*Esecutivo di Puntoeacapo, consigliere generale dell’Inpgi
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