di Pierluigi Franz *
Quanti conoscono davvero la storia dell’Inpgi e che rappresenti e abbia realmente rappresentato questo ente per la libertà di stampa nel nostro Paese? L’Inpgi ha alle spalle un glorioso passato ed è intitolato ad un celebre personaggio italiano del mondo politico, accademico e giornalistico quale è stato il napoletano Giovanni Amendola, ex ministro delle Colonie, morto a soli 44 anni nel 1926 a Cannes in Francia per i postumi delle percosse subite in un attentato di natura squadristica avvenuto il 20 luglio 1925 quando fu aggredito da una quindicina di uomini armati di bastone nei pressi di Montecatini Terme (Pistoia).
Storicamente l’Inpgi, che aveva sede a Roma, è stato creato 94 anni fa dalla Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana (nata nel febbraio 1908) ed eretto in Corpo Morale con il regio decreto n. 838 del 25 marzo 1926 (vedere la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 121 del 26 maggio 1926). Successivamente con legge n. 3316 del 31 dicembre 1928 (vedere la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 40 del 16 febbraio 1929) vennero fuse nell’Inpgi le varie Casse Pie ancora esistenti in varie città italiane (come quelle di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia e Udine) che avevano per scopo l’assistenza e la previdenza fra giornalisti. I redditi netti provenienti dai patrimoni degli enti stessi furono utilizzati ai fini generali della previdenza e dell’assistenza dei giornalisti italiani. Ma già ben prima di questa data erano state riconosciute altre Casse Pie (sorsero infatti quale forma di mutualità volontaria, intorno al 1870 quando ancora in Italia mancava un ordinamento giuridico della previdenza sociale), come ad esempio:
1) la Cassa Pia di Previdenza eretta in ente morale con Regio decreto 24 dicembre 1885 presso l’Aspi – Associazione della Stampa Periodica Italiana, sindacato dei giornalisti dell’epoca (questa a sua volta nacque a seguito del duello a colpi di sciabola avvenuto a Roma la sera del 18 maggio 1877 per lavare l’onta di un articolo ritenuto sarcastico e diffamatorio, pubblicato sul “Fanfulla”, prestigioso quotidiano da oltre un secolo non più in edicola. La sfida fu vinta dall’onorevole Augusto Pierantoni – avvocato, deputato radicale per molte legislature e genero del ministro della Giustizia Pasquale Stanislao Mancini -, che, alto come un corazziere, dopo tre attacchi ferì in allungo all’avambraccio il giornalista parlamentare del “Fanfulla” Fedele Albanese);
2) la Cassa di Previdenza per i soci del Sindacato dei corrispondenti di giornali con sede a Napoli con Regio Decreto n. 1263 del 27 ottobre 1912 (vedere la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n.291 dell’11 dicembre 1912);
3) la Cassa di previdenza per i Soci del Sindacato dei corrispondenti di giornali italiani ed esteri con sede a Roma il cui Statuto venne modificato con Decreto Luogotenenziale del 19 marzo 1916 n. 371(vedere la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 84 del 10 aprile 1916).
Anche durante la Grande Guerra 1915-1918 in cui i giornalisti fecero ampiamente la loro parte – come dimostrano i 267 colleghi di tutta Italia Caduti eroicamente al fronte (ben due terzi furono decorati al valor militare), tra i quali oltre al più noto di essi, Cesare Battisti, figurano un deputato in carica, 3 figli di ex ministri e ben 51 Direttori di giornali – restò alta l’attenzione delle forze politiche verso il mondo giornalistico. Lo dimostra il decreto luogotenenziale del 6 dicembre 1917 emanato subito dopo la disfatta di Caporetto che aumentò il prezzo di vendita dei giornali e dei relativi abbonamenti proprio per consentire alle aziende di assicurare ai giornalisti “un equo trattamento economico” (tema tuttora sul tappeto a distanza di un secolo a dimostrazione dei “corsi e ricorsi” storici).
Dopo la fine della Prima Guerra mondiale i deputati e i senatori furono altrettanto lungimiranti come provano importanti provvedimenti di sostegno alla categoria:
1) la legge n. 13 del 1920 (vedere la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 12 del 16 gennaio 1920) che devolse alle istituzioni di previdenza dei giornalisti una quota delle contravvenzioni incassate per le infrazioni al divieto di pubblicazione dei giornali in determinati giorni ed ore;
2) il Regio decreto legge del 9 ottobre 1921 n. 1599 sul c.d. Fondo carta, che destinò una sostanziosa somma alle istituzioni di previdenza esistenti a favore del personale giornalistico;
3) Il Regio Decreto legge del 14 gennaio 1926 n. 86 che sancì il diritto in favore delle Casse di Previdenza dei Giornalisti a percepire una quota sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche;
4) il Regio decreto legge del 17 febbraio 1927 n. 359 che attribuì all’Inpgi il 10% del ricavato dei biglietti ferroviari di andata e ritorno e dei relativi abbonamenti.
Nel 1950, due anni dopo l’entrata in vigore della nostra Carta repubblicana, fu emanato un provvedimento legislativo che aboliva il limite massimo retributivo oltre il quale era escluso l’obbligo contributivo e si affermava il principio della generalizzazione dell’obbligo assicurativo. Nacque così l’obbligo anche per gli editori di versare all’INPS i contributi già dovuti all’Inpgi a seguito degli accordi contrattuali. Gli effetti che tale norma era destinata a produrre misero in pericolo la sopravvivenza dell’Inpgi e si corse ai ripari.
Per salvare l’Istituto, che vedeva inserite automaticamente le sue forme assicurative nel quadro istituzionale del regime generale obbligatorio, vi era un’unica soluzione possibile: fare affermare con provvedimento di legge il carattere sostitutivo delle forme assistenziali e previdenziali da esso gestite a favore dei giornalisti professionisti nei confronti delle corrispondenti forme assicurative obbligatorie.
In quest’ottica si mobilitarono i massimi esponenti dell’Istituto e del sindacato in un ampio ed approfondito confronto con la classe politica. Si deve in particolare alla sensibilità e alla lungimiranza di un deputato campano, scomparso a Milano 50 anni fa il 19 ottobre 1969, l’onorevole Leopoldo Rubinacci, ministro del Lavoro nel Governo De Gasperi, l’iniziativa legislativa che, preso atto della peculiarità dell’attività professionale dei giornalisti, si concluse con l’emanazione della legge 20 dicembre 1951 n. 1564 con cui venne riconosciuto all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad esso iscritti.
La legge Rubinacci stabiliva, tra l’altro, che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e le prestazioni erogate dall’Ente non potevano essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di assicurazione obbligatorie. L’istituto divenne così un ente di diritto pubblico con personalità giuridica ed autonomia gestionale. Questa normativa è da allora rimasta in vigore senza sostanziali modifiche (ma quasi tutti lo hanno dimenticato). Purtroppo, oggi quasi nessuno ricorda che in questi 69 anni di vigenza della legge Rubinacci l’Inpgi ha incassato dalle aziende editoriali una somma di gran lunga inferiore a quella che avrebbe invece percepito l’INPS, in quanto le aziende editoriali fino a pochi anni fa hanno versato all’ente di via Nizza contributi nettamente inferiori. Ed è stato calcolato addirittura nell’equivalente di un miliardo di euro il danno che avrebbe subìto l’Inpgi in base a questa differenza (vedere articolo del 24 settembre 2016, mai smentito, pubblicato sul sito del giornalista Franco Abruzzo, cliccare su https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21632.)
Ciò dimostra il ruolo fondamentale svolto sinora dall’Inpgi in favore dell’editoria italiana. Lo Statuto dell’Inpgi fu inizialmente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 1951 n.1576, poi modificato dal DPR n. 781 del 20 giugno 1956, quindi dal DPR 12 febbraio 1962 n. 571, dal DPR 24 agosto 1963 n. 1331, poi dal DPR 4 aprile 1968 n. 689 e, infine, dal DPR 21 febbraio 1972 n. 249. L’Inpgi venne trasformato in un ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma con l’art. 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 781 del 1956, cliccare su https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1956-08-01&atto.codiceRedazionale=056U0781&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D781%26testo%3DDecreto%2Bdel%2BPresidente%2Bdella%2BRepubblica%26annoProvvedimento%3D1956%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1 .
Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, emanato dal Governo Berlusconi e che reca disposizioni in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l’Inpgi ha assunto 26 anni fa la natura giuridica di “Fondazione” di diritto privato. Il nuovo Statuto dell’Inpgi ente previdenziale privatizzato, ma rimasto l’unico sostitutivo dell’INPS in Italia, è stato approvato con Decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995, e successive modifiche. Da ultimo è stato approvato con decreto interministeriale del 13 settembre 2007, cliccare su http://www.Inpgi.it/?q=node/1#disposizioni . L’attuale Regolamento di previdenza dell’Inpgi 1 – Gestione Sostitutiva dell’A.G.O. – Assicurazione Generale Obbligatoria è in vigore dal 21 febbraio 2017, cliccare su http://www.Inpgi.it/?q=node/1563, mentre l’attuale Regolamento di attuazione delle attività di previdenza dell’Inpgi 2 – Gestione Separata a favore dei giornalisti iscritti lavoratori autonomi, nata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, è stato approvato con Decreto Interministeriale del 21 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e da ultimo è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota Ministeriale n. 12623 del 10 ottobre 2019, cliccare su http://www.Inpgi.it/?q=node/1629.
Ad avallare in qualche modo l’assoluta unicità dell’Inpgi si segnala una semisconosciuta disposizione di legge di 57 anni fa che, paradossalmente, consentirebbe addirittura all’ente di poter costruire ancora oggi su aree fabbricabili case popolari per i propri Soci. Si tratta dell’art. 10 della Iegge n. 167 del 18 aprile 1962 che «prevede espressamente che le aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari, solo dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, IACP, INACasa, Cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci, Inpgi, Enti morali e Istituti non aventi scopo di lucro». Lo ha di recente confermato proprio la Cassazione con sentenza n. 10355 del 12 aprile 2019, scaricabile cliccando su:http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190412/snciv@s20@a2019@n10355@tS.clean.pd.
Tuttavia, pur con il massimo rispetto per la Suprema Corte, c’è seriamente da dubitare dell’effettiva attuale applicabilità all’ente di questa vecchia norma che attribuisce, guarda caso, solo all’Inpgi tra tutti gli enti previdenziali questa particolare facoltà!
Peraltro nel 1972, cioè oltre 20 anni prima della privatizzazione dell’Inpgi 1 e delle altre Casse previdenziali dei liberi professionisti, la Corte Costituzionale, presieduta dal professor Costantino Mortati, con la celebre sentenza n. 214, di cui fu relatore l’avvocato Ercole Rocchetti, cliccare su http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0214s-72.html, ritenne “insussistente l’analogia fra la Cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri”. Ed affermò in sostanza, che “la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall’INPS”.
La Fondazione Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” – proprio in base alle leggi Rubinacci (20 dicembre 1951 n. 1564) e Vigorelli (9 novembre 1955 n. 1122), e successivamente alla legge 25 febbraio 1987 n. 67 (con cui sono state aperte le porte dell’ente sia ai giornalisti praticanti che fino ad allora versavano all’INPS, sia ai telecineoperatori tv che fino ad allora versavano all’ENPALS), nonchè all’art. 76 della legge n. 388 del 2000 (che ha spalancato l’ingresso anche ai giornalisti pubblicisti lavoratori subordinati) e alla legge 150 del 2000 (che sulla carta ha ammesso all’Inpgi 1 migliaia di giornalisti degli Uffici Stampa pubblici, ma che da ben 20 anni attende ancora una sua concreta ed effettiva attuazione) gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica ed assiste anche i loro familiari.
L’Inpgi 1, come hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 19497 del 16 luglio 2008, rappresenta assolutamente un “unicum” nell’intero panorama degli enti previdenziali privatizzati e, in particolare, delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Difatti:
a) la provvista finanziaria non proviene da contribuzioni dei professionisti, ma dall’obbligatorio contributo dei datori di lavoro (la gestione dei contributi dei liberi professionisti è autonoma e separata da quella ordinaria);
b) la previdenza e l’assistenza erogate dall’istituto sostituiscono, a differenza di quelle delle casse di previdenza dei liberi professionisti, le forme di previdenza e assistenza obbligatorie e consistono in prestazioni analoghe a quelle a carico dello Stato (cassa integrazione, prepensionamenti, t.f.r. ecc.);
c) a differenza di quanto avviene per le altre Casse di previdenza dei liberi professionisti (Inpgi 2 compresa, cioè la Gestione separata per il lavoro autonomo che naviga, invece, in acque floridissime con casse piene e boom di iscritti – veri o “falsi” che siano – ma con conti del tutto separati ed autonomi), opera il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali;
d) l’istituto è dotato di poteri autoritativi, sia per l’accertamento per mezzo del proprio corpo di ispettori dei crediti contributivi, sia per l’irrogazione delle sanzioni;
e) la Corte dei Conti non solo esercita il controllo di gestione, ma ha giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno erariale dei dipendenti;
f) la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi è quella che vale per gli enti pubblici e non quella dei soggetti privati.
In conclusione, ha affermato sempre la Suprema Corte nel 2008, “la disciplina dell’attività svolta dall’Inpgi giustifica ampiamente il riconoscimento della natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte”.
Va anche segnalata un’ulteriore importante norma, l’art. 32, del decreto legge n. 98 del 2011, secondo cui gli enti previdenziali, come l’Inpgi 1, destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all’applicazione del Codice degli appalti.
Sempre sul tema Inpgi 1 ente pubblico o privatizzato un capitolo a sè merita la complessa vicenda dell’inserimento delle Casse previdenziali privatizzate nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inizialmente previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
L’inclusione delle casse nell’indice dell’ISTAT ha dato luogo ad un lungo contenzioso in sede di giurisdizione amministrativa con una vera e propria girandola di norme e di verdetti della magistratura altalenanti. L’ISTAT ha ritenuto che anche le casse previdenziali private dovessero essere incluse in tale elenco, fondando l’inclusione nel conto consolidato in base all’applicazione dei criteri di classificazione adottati da Eurostat, che tengono conto dei citati criteri economici e anche dell’esistenza di un potere di direzione e controllo da parte dello Stato. L’ADEPP – Associazione degli enti previdenziali privati e alcune casse presentarono ricorso avverso tale decisione, poi accolto con sentenza del TAR del Lazio n. 1938 del 2008, che stabilì la cancellazione delle casse dall’elenco.
Ma il Consiglio di Stato con sentenza n. 6014 del 2012 annullò il verdetto di 1° grado, ritenendo prevalente la natura pubblicistica di tali enti e legittima l’inclusione delle stesse nell’elenco dell’ISTAT, considerando che «la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo». La stessa decisione del Consiglio di Stato riconobbe che la vigente normativa, in particolare l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, prevede un potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, che costituisce uno dei principali elementi da cui discende, secondo il Consiglio di Stato, la stessa permanenza della natura pubblicistica degli enti in questione.
Nel frattempo l’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, fu modificato dall’art. 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) e poco dopo dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In attuazione di queste norme il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanò la nota n. 13406 del 21 settembre 2012 che fu impugnata al Tar del Lazio dall’ADEPP e dalle Casse previdenziali, tra le quali l’Inpgi, che persero, però, la loro battaglia perchè i giudici amministrativi con sentenza n. 5938 del 12 giugno 2013 affermarono che i due elenchi ISTAT del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 si erano ormai “cristallizzati” in legge, con ciò perdendo la loro connotazione provvedimentale ed assurgendo a norma di rango primario. Il legislatore ha, quindi, ritenuto di attribuire “con legge” la natura pubblica agli enti indicati nei predetti elenchi e l’interprete, di fronte ad una qualificazione espressa in tal senso mediante uno strumento primario di legificazione, non può che limitarsi a prendere atto di tale scelta legislativa, a sua volta sindacabile solo nei limiti dell’irragionevolezza sotto eventuali vari profili, accertabile come noto però solo dal “giudice delle leggi”. Era quindi legittimo l’obbligo imposto per legge alle amministrazioni incluse nell’elenco dell’ISTAT l’obbligo di ridurre del 5 per cento nell’anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 la spesa sostenuta per consumi intermedi, disponendo il riversamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato di tali risparmi. La disposizione dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 fu poi integrata dall’articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aumentò la riduzione di un ulteriore 5 per cento, arrivando così in totale al 15 per cento. Tuttavia la Corte costituzionale, accogliendo le tesi della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, con sentenza n. 7 del 2017, cliccare su http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0007s-17.html, ha cancellato – dichiarandolo illegittimo – il citato articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui prevedeva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Motivo: “subordinare le esigenze di coerenza dell’ordinamento previdenziale, disegnato dal d.lgs. n. 509 del 1994 in senso mutualistico e successivamente perfezionato attraverso l’applicazione del sistema contributivo, ad un meccanismo di prelievo di importo marginale (anche per il carattere di neutralità finanziaria nell’ambito della manovra complessiva) non risulta coerente nè in grado di superare i test di ragionevolezza precedentemente richiamati”. Insomma, proprio una ponderazione delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica tende inevitabilmente verso la soluzione di non alterare la regola secondo cui i contributi degli iscritti alla CNPADC devono assicurarne l’autosufficienza della gestione e la resa delle future prestazioni, in presenza di un chiaro divieto normativo all’intervento riequilibratore dello Stato.
Tale complesso processo di ripubblicizzazione non è stato, però, univoco nel tempo, in quanto accanto alle numerose disposizioni di legge ne sono state introdotte altre che hanno derogato alla citata disciplina pubblicistica, nel senso di salvaguardare aspetti del regime giuridico privatistico, quali, ad esempio:
l’articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha consentito all’Inpgi e alle Casse di destinare i risparmi di gestione nella spesa sostenuta per consumi intermedi a interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti e per anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro;
l’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha stabilito la non applicabilità all’Inpgi e alle Casse delle disposizioni concernenti l’obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione;
l’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha previsto che lInpgi e le Casse possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.
Infine, per concludere, dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove importanti norme che riguardano da vicino l’Inpgi e in particolare i giornalisti degli Uffici stampa pubblici, l’ulteriore prepensionamento dei giornalisti e la sospensione del Commissariamento dell’Inpgi 1 fino al 30 giugno 2020. La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 all’art. 1 comma 160 ha previsto una sorta di ruolo ad esaurimento per i circa 120 giornalisti che lavorano da tempo con contratto di lavoro subordinato giornalistico e contribuzione Inpgi presso uffici stampa pubblici (vedere nota 1). La stessa legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 all’art. 1 comma 499 ha invece dato via libera ad ulteriori prepensionamenti di giornalisti di aziende in crisi in base alla legge 416 del 1981 che presentino piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o addirittura non giornalisti (vedere nota 2).
Così com’è appare una norma “affossa Inpgi 1” dal momento, in base a due leggine del 2009 (vedere nota 3), il costo annuale del prepensionamento dei giornalisti fino alla loro età pensionabile è a carico dello Stato, e non più dell’Inpgi 1, fino ad un massimo annuo di 20 milioni di euro. Ma all’Inpgi non viene rimborsata la perdita dei pesanti contributi previdenziali che i giornalisti prepensionati avrebbero continuato a versare se fossero rimasti al lavoro fino all’età pensionabile.
Si calcola che quest’anno saranno così prepensionati 100 giornalisti ed altri 220 nel 2021 con un costo per l’Inpgi 1 di circa 15 milioni di euro. A ciò aggiungasi l’ulteriore danno per l’Inpgi derivante dalla possibile assunzione in aziende editoriali di non giornalisti che verserebbero i contributi all’INPS. Insomma, il Parlamento ha varato una norma che penalizza fortemente l’Inpgi 1 e che è in aperta contraddizione con la legge CRESCITA in cui si impone all’Inpgi 1 di contrarre al massimo le spese e di incrementare le entrate!
Da ultimo l’art. 11 del decreto legge milleproroghe 30 dicembre 2019 n. 162, che integra e sostituisce sul punto alcune disposizioni contenute nell’art. 16 quinquies della legge CRESCITA n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del decreto legge n. 34 del 1° governo Conte (vedere nota 4):
1) obbliga l’Inpgi:
a) ad adottare “entro il 30 giugno 2020 misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo”;
b) a trasmettere entro il 30 giugno 2020 ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto tenendo conto degli effetti di cui al punto a);
2) sospende fino al 30 giugno 2020 l’eventuale Commissariamento dell’Inpgi 1, cioè della Gestione Sostitutiva dell’ A.G.O (Assicurazione Generale Obbligatoria) che ha una grave crisi di liquidità con un disavanzo tra entrate contributive e uscite per pensioni di ben mezzo milione di euro al giorno ed una riserva tecnica ridotta della metà (2 anni e mezzo contro i 5 anni previsti per legge), mentre si esclude per la Gestione Separata Inpgi (o Inpgi 2) qualsiasi ipotesi di Commissariamento proprio perchè ha, invece, le casse piene e un boom di iscritti.
Se il bilancio tecnico non evidenziasse la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell’informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell’Inpgi 1 nel medio e lungo periodo, il Governo potrà adottare uno o più regolamenti diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell’Inpgi 1.
Proprio per queste finalità e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell’eventuale passaggio di soggetti assicurati dall’INPS all’Inpgi 1, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, è stato già accantonato ora per allora e reso indisponibile nel bilancio dello Stato l’importo complessivo di un miliardo 575 milioni di euro a partire dal 2023 e via via per 9 anni fino la 2031. Anche se nella legge non viene, stranamente, mai indicato il termine “comunicatori” questa enorme cifra si riferisce, appunto, all’eventuale passaggio dei contributi previdenziali dei comunicatori dall’INPS all’Inpgi 1 per un importo di 159 milioni di euro del 2023 maggiorato di 4 milioni di euro per ognuno dei 9 anni fino al 2031.
Va, tuttavia, sottolineato che l’eventuale ingresso nell’Inpgi 1 di circa 13 mila 900 comunicatori lavoratori subordinati potrebbe certamente alleviare, ma non risolvere del tutto, i gravi problemi di liquidità dell’Inpgi che vede eroso il suo patrimonio ogni giorno per ben mezzo milione di euro. Infatti con i soldi incassati dovrebbe poi comunque pagare le pensioni anche dei 13 mila 900 “Comunicatori”. In ogni caso l’Inpgi 1 potrebbe trarre qualche vantaggio in più anticipando l’ingresso dei comunicatori al 2021. Ma le numerose proposte presentate in tal senso in Parlamento sono state sempre reiteratamente bocciate.
C’è oggi chi sostiene che gli atti dell’Inpgi non siano trasparenti, che i conti non siano in ordine e che non vi siano controlli adeguati. Eppure dal 1992 ad oggi i verbali di tutte le sedute dei suoi organi collegiali sono stati stenografati con il sistema Micaela (lo stesso in funzione al Senato). I suoi bilanci dal 2008 in poi (tranne l’assestamento 2019 e il preventivo 2020, approvati dal Consiglio di amministrazione Inpgi e ratificati dal Consiglio generale a fine ottobre 2019, perchè non ancora convalidati dal ministero del Lavoro) sono tutti visibili nel proprio sito internet http://www.Inpgi.it/?q=node/641 come le Relazioni annuali della Corte dei Conti ai bilanci dal 1996 fino all’ultima del 2017, approvata con determinazione n. 55 del 23-24 maggio 2019, cliccare su http://www.Inpgi.it/sites/default/files/Inpgi-Corte%20dei%20Conti%20-%20Determinazione%2055-2019%20anno%202017.pdf .
L’Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, come prevedeva il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1961, è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti, controllo poi confermato dal decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 509. E annualmente la Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti riferisce al Parlamento con una propria dettagliata relazione. A vigilare sull’efficienza, sull’equilibrio e sull’utilizzo dei fondi disponibili degli enti gestori, come l’Inpgi 1 e l’Inpgi 2, è, invece, preposta per legge la Commissione bicamerale per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale che ha sede a Roma a palazzo San Macuto ed è attualmente presieduta dal senatore Sergio Puglia (Movimento 5 Stelle).
Tra gli attuali 16 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi siedono con diritto di voto due rappresentanti governativi nominati dalla Presidenza del Consiglio (è il dottor Antonio Funiciello) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (è il professor Mauro Marè). Tra i 7 componenti del Collegio Sindacale dell’Inpgi siedono tre rappresentanti governativi e quattro giornalisti (tre per l’Inpgi 1 e 1 per l’Inpgi 2), eletti dai colleghi su base nazionale. Il posto di Presidente del Collegio è riservato ad un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (è oggi l’avvocato professor Vito Branca), mentre dei restanti 2 sindaci ministeriali uno rappresenta la Presidenza del Consiglio (è la commercialista dottoressa Raffaella Fantini) e l’altro il MEF, ministero dell’Economia e delle Finanze (è il dirigente statale dottor Roberto Alessandrini).
Tutti i verbali del Collegio Sindacale vengono pochi giorni dopo trasmessi alla Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti e ai Ministeri vigilanti del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze assieme alle delibere che necessitano di approvazione adottate dal CdA e dal Consiglio Generale Inpgi e/o dal Comitato Amministratore dell’Inpgi 2. Pertanto i Ministeri vigilanti hanno, di concerto, il potere di approvare definitivamente, respingere o approvare subordinatamente a specifici emendamenti tutti i provvedimenti predisposti dagli organi amministrativi dell’Inpgi in materia di bilancio e di previdenza. Analogamente vengono trasmessi alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) gli atti di sua stretta competenza. Alla COVIP è attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio delle Casse professionali di previdenza.
Insomma, tutte le pubbliche autorità sono sempre state puntualmente informate passo passo di ciò che accadeva all’Inpgi 1 e all’Inpgi 2. A sua volta la Corte dei Conti esercita il compito costituzionale di perseguire l’utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell’azione amministrativa e l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive. Per quanto riguarda gli investimenti mobiliari l’lNPGI si avvale al suo interno di una struttura collaudata positivamente da anni che fa capo al Servizio Amministrazione e Finanza, mentre per il controllo del rischio finanziario una società di risk management e consulenza finanziaria supporta l’Inpgi nella gestione diretta ed indiretta di capitali. E’ completamente indipendente e si occupa esclusivamente di asset liability management, di risk e asset allocation strategica e tattica, della misurazione ed analisi dei rischi finanziari, della valutazione delle performance e designing di portafoglio, di Implemented Consultancy/Fiduciary Management e si rivolge esclusivamente ad investitori istituzionali.
Anche i rendiconti annuali dell’Inpgi 1 e dell’Inpgi 2 sono sottoposti per legge (decreto legislativo 509 del 1994) a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Negli ultimi cinque anni, cioè per i bilanci 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – oltre a quello relativo all’anno in corso 2020 – tale incarico è stato svolto dalla Società di revisione E & Y Spa (già Reconta Ernst & Young S.p.A), mentre in precedenza fino a tutto il 2014 analogo lavoro era stato, invece, svolto dalla Società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa. Insomma, da 26 anni tutti i bilanci dell’Inpgi sono stati certificati, come prevede la legge, da società preposte alla revisione contabile indipendente e le cui risultanze sono pubbliche e non hanno mai dato adito ad alcun rilievo. Sono stati inoltre sempre predisposti anche i bilanci tecnico-attuariali Inpgi 1 e Inpgi 2 (negli ultimi anni li ha elaborati un professionista esterno indipendente, il prof. Marco Micocci), che sono stati puntualmente inviati ai ministeri vigilanti.
* Sindaco Inpgi 1
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nota 1
LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45).
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&elenco30giorni=false
Articolo 1
comma 160. All’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».
nota 2
LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45).
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&elenco30giorni=false
Articolo 1
comma 499. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2-bis. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».
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nota 3
Per effetto del n. 1) della lettera a) del comma 18-ter dell’art. 19 del Dl 29 novembre 2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2); poi dell’articolo 41-bis, comma 6, del Dl 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14) ed infine dell’art. 7-ter, comma 17, della legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, il comma 7 dall’articolo 41-bis del Dl 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14): “Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) per il finanziamento dell’onere eccedentario”.
nota 4
Testo aggiornato al 31 dicembre 2019 dell’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Disposizioni in materia previdenziale), pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 e successivamente modificato dall’art. 11 del decreto legge milleproroghe 30 dicembre 2019 n. 162 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, cliccare su https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=false con cui:
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19G00171&elenco30giorni=false
Testo aggiornato al 31 dicembre 2019 dell’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Comma 2.
L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (Inpgi), nell’esercizio dell’autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.
Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l’Inpgi trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell’informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell’Inpgi nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell’Inpgi.
Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell’eventuale passaggio di soggetti assicurati dall’INPS all’Inpgi, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l’anno 2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro per l’anno 2025, 171 milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027, 179 milioni di euro per l’anno 2028, 183 milioni di euro per l’anno 2029, 187 milioni di euro per l’anno 2030, 191 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
All’onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal presente decreto.
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