INPGI, RIFORMA: SUL DIVIETO DI CUMULO EVITATA UN’INGIUSTIZIA

 

di Pierluigi Franz *

Solo in extremis il CdA INPGI ha scongiurato ingiuste penalizzazioni sul divieto di cumulo a giornaliste e giornalisti che, pur avendone già acquisito il diritto entro fine anno, avessero ritardato di andare in pensione INPGI dal 1° gennaio 2017 in poi.

Su suggerimento dei consiglieri di Puntoeacapo è stata inserita all’ultimo istante nella riforma pensionistica dell’ente una sorta di “clausola di salvaguardia” sul divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo che neutralizza i pesanti effetti economici addirittura retroattivi e connessi all’innalzamento dell’età pensionabile di vecchiaia dei colleghi e soprattutto delle colleghe e all’aumento degli anni di contribuzione necessaria per ottenere la pensione di anzianità.

La disciplina sul divieto di cumulo è contenuta nell’art. 15 del vigente Regolamento di previdenza della Gestione Principale INPGI Sostitutiva dell’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria, aggiornato con le modifiche approvate dai Ministeri vigilanti il 2 febbraio 2016.

In proposito si ricorda che l’Inpgi ha di recente ottenuto una doppia vittoria in Cassazione che con sentenze n. 8067 del 21 aprile 2016 e n. 12671 del 20 giugno 2016 ha convalidato le norme (compresi i “tetti” di esenzione) sul divieto di cumulo pensione-lavoro.

Queste sono le possibilità di cumulo oggi in vigore per ciascuna tipologia di pensione:

  1. Pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità liquidate con almeno 40 anni di contribuzione. Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di anzianità liquidate con almeno 40 anni di contribuzione sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.
  2. Pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione e pensioni di vecchiaia ex art. 37 della Legge n. 416 del 1981 (prepensionamenti). Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione e le pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti), sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 21 mila 927 euro lordi l’anno. L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.
  3. Pensione di vecchiaia donne con abbattimenti – Le pensioni di vecchiaia con abbattimenti liquidate alle giornaliste sono soggette alla normativa del cumulo, determinata dall’art. 15 del Regolamento INPGI, fino al raggiungimento dell’età richiesta dalla nuova normativa introdotta dal 1° luglio 2012.
  4. Pensioni di invalidità –  La pensione di invalidità è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo di qualsiasi natura e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 21 mila 927 euro lordi l’anno. L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile. La pensione di invalidità è, invece, totalmente incumulabile – pena la sospensione della pensione – con i redditi di lavoro dipendente di natura giornalistica.

PER NON SBAGLIARE OCCORRE FARE QUINDI ATTENZIONE:

  • Le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni e i prepensionamenti ex art. 37 Legge 416/81 agli effetti del cumulo sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia.
  • Le pensioni di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia, agli effetti del cumulo, al raggiungimento dell’età richiesta per tale trattamento pensionistico.
  • Tutti i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali nè danno luogo a prestazioni.
  • Ai fini della cumulabilità non hanno alcuna incidenza i redditi derivanti da capitale, da impresa, da fabbricati.

Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo e dipendente dovranno pervenire in via presuntiva all’inizio dell’anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico) per lo stesso anno.

Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all’importo di un anno di pensione, da recuperarsi senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti. L’istituto può verificare, a campione, tramite l’Agenzia delle Entrate, un controllo dei dati fiscali inviati dal pensionato.

Si ricorda, infine, che in parecchi casi i pensionati che effettuano collaborazioni di natura giornalistica di lavoro autonomo sono comunque tenuti – in base ad una legge dell’estate 2011 – a versare all’INPGI 2 il 5% del compenso lordo percepito (oltre al 2% di spettanza del datore di lavoro qualora non provvedesse al pagamento).

A questo punto entrano, però, prepotentemente in ballo per il divieto di cumulo le nuove disposizioni contenute nella Riforma delle pensioni INPGI che modificano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità.

1) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione:

ANNO 2017   Età Uomini 66 anni   –  Donne 64 anni

ANNO 2018   Età Uomini 66 anni e 7 mesi-Donne 65 anni e 7 mesi

ANNO 2019   Età Uomini 66 anni e 7 mesi- Donne 66 anni e 7 mesi

2) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità:

ANNO 2017: 38 anni di contribuzione con almeno 62 anni di età

ANNO 2018: 39 anni di contribuzione con almeno 62 anni di età

ANNO 2019: 40 anni di contribuzione con almeno 62 anni di età.

La pensione di anzianità INPGI sarà comunque liquidata secondo le disposizioni previste dalla legge Fornero (art. 24, D.L. 201 del 2011, convertito in legge 214 del 2011) per la pensione anticipata, qualora i requisiti siano più favorevoli.

3) Adeguamento requisiti a speranza di vita – I requisiti di età per la pensione di vecchiaia e i requisiti di età e contributivi per la pensione di anzianità – nel 2019 – saranno adeguati alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

L’Istituto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, valuterà l’eventuale applicazione degli incrementi legati alla speranza di vita successivi al 2019.

4) Pensioni pro-quota (art. 4 Regolamento INPGI e Legge Vigorelli). La pensione di vecchiaia e di anzianità pro-quota, qualora non risulti perfezionato il diritto autonomo, è interamente calcolata con il sistema contributivo.  La pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non può essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo. “La pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell’importo dei contributi a ciascuno versati” (art. 3 legge Vigorelli n. 1122 del 1955).

E’ evidente che per molti giornalisti l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia che passerà dagli attuali 65 anni prima a 66 anni e poi dal 2018 a 66 anni e 7 mesi avrebbe comportato automaticamente in molti casi il prolungamento del divieto di cumulo – che altrimenti sarebbe cessato a 65 anni – anche per coloro che sarebbero potuti andare in pensione con le vecchie norme entro il 31 dicembre prossimo, ma che sarebbero invece rimasti al lavoro dopo il 1° gennaio 2017.

Analogamente per molte giornaliste l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia che passerà dagli attuali 62 anni prima a 64 anni e poi a 65 anni e 7 mesi e infine dal 2019 a 66 anni e 7 mesi avrebbe comportato automaticamente in molti casi il prolungamento del divieto di cumulo – che altrimenti sarebbe cessato a 62 anni – anche per le colleghe che sarebbero potute andare in pensione con le vecchie norme entro il 31 dicembre prossimo, ma che sarebbero invece rimaste al lavoro dopo il 1° gennaio 2017.

In soldoni avrebbero dovuto in entrambi i casi sopportare ingiustamente costi piuttosto elevati per molti anni in più.

Il loro caso è stato, invece, sanato, come detto, dal nuovo comma 11 dell’articolo 15 del Regolamento INPGI, inserito in extremis, su suggerimento dei consiglieri di Puntoeacapo, nella Riforma varata all’unanimità l’altro ieri dal CdA dell’Istituto.

* Sindaco Inpgi 1, comitato consultivo di Puntoeacapo

 

 

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