di Pierluigi Roesler Franz*
Il verbale d’incontro Rai-Usigrai dell’8 settembre 2010, anziché risolvere tutti i dubbi e le perplessità sulle numerose incongruenze del bando pubblico di assunzione di giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato nelle 19 sedi regionali Rai (unico escluso il Lazio), li ha addirittura aggravati. Pertanto restano tuttora numerose anomalie nel bando pubblico della Rai e riguardano, a mio parere, i requisiti indicati nel bando nei punti a – b – d del bando.
1) La più stridente consiste nel fatto che il bando pubblico doveva essere a carattere nazionale, e non regionale. Doveva, cioè, essere aperto a tutti i giornalisti professionisti residenti in qualsiasi Regione senza alcuno sbarramento geografico territoriale in aderenza all’art. 16 della legge 526/99 – che, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – e che quindi non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma (vedere l’acclusa Ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/7/05, depositata il 13 luglio 2005, nel ricorso ex art. 700 (R.G. 29574/05, Giud. Dott.ssa Gandolfi – ALLEGATO 1) .
In altre parole appare del tutto illegittimo che la RAI limiti la partecipazione esclusivamente ai giornalisti professionisti residenti in una determinata Regione, perché invece in base alla legge ogni giornalista professionista ha tutto il diritto e la piena libertà di scelta di partecipare ad un bando regionale RAI anche se non risiede in quella Regione. Pertanto il verbale d’incontro USIGRAI-RAI dell’8 settembre non risolve affatto il problema, anzi lo aggrava perché non solo conferma l’assurda esclusione da questo concorso dei giornalisti residenti nel Lazio, ma addirittura preclude ai giornalisti professionisti residenti nel Lazio anche di partecipare a 2 degli altri 19 bandi regionali RAI, com’era invece originariamente previsto.
Ciò appare doppiamente grave e paradossale proprio perché alla Rai di Saxa Rubra a Roma da anni lavorano tuttora decine e decine di giornalisti professionisti residenti in altre Regioni d’Italia!
2) Sembra poi singolare che per la redazione di Aosta sia prevista nel bando oltre ad buona conoscenza della lingua inglese anche una “fluente conoscenza della lingua francese la cui valutazione avverrà con apposite prove di merito”, mentre stranamente ci si è dimenticati di inserire nel bando la buona conoscenza della lingua tedesca per la redazione di Bolzano!
3) Un’altra grave anomalia rimasta riguarda i punti b) e c), essendo obbligatori per il candidato non solo l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco dei Professionisti già acquisita alla data del 20 luglio 2010, ma anche il Diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento”; oppure laurea specialistica (LS), o laurea magistrale (LM) “nuovo ordinamento”; oppure diploma rilasciato dalle Scuole di Giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti purché acquisito dopo il conseguimento della laurea breve o triennale (L), posseduti alla data del 20 luglio 2010.
E solo per puro caso la clausola che prevede l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco dei Professionisti già acquisita alla data del 20 luglio 2010 non é discriminatoria perché gli orali della 104^ Sessione si sono conclusi il 16 luglio 2010 e la prossima prova scritta della 105^ Sessione è fissata per il 19 ottobre, cioé dopo la chiusura del bando RAI.
Resta tuttavia il nodo di fondo: perché c’è l’obbligo della laurea visto che il giornalista professionista è tale in quanto ha superato un esame di Stato a prescindere dal titolo di studio?
4) Un’altra grave anomalia rimasta riguarda il punto b) cioè il possesso del Diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento”; oppure della laurea specialistica (LS), o della laurea magistrale (LM) “nuovo ordinamento”; oppure del diploma rilasciato dalle Scuole di Giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti purché acquisito dopo il conseguimento della laurea breve o triennale (L), posseduti alla data del 20 luglio 2010, anziché del 30 settembre 2010, data di chiusura del bando RAI. Il termine del 20 luglio 2010 potrebbe infatti ingiustamente escludere dal concorso dei potenziali candidati.
5) L’ultimo aspetto molto controverso è la richiesta della data di nascita successiva al 30 giugno 1974. Anche questa clausola appare illegittima per il Codacons che minaccia un ricorso al Tar del Lazio perché l’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, stabilisce che l’assunzione ai pubblici impieghi non è più soggetta a limiti di età, salvo il caso di deroghe previste da regolamenti delle singole amministrazioni per esigenze particolari. Insomma, nel settore pubblico il limite d’età è saltato da diversi anni (vedere Consiglio di Stato, sez. IV, 27 novembre 2007, n. 6049 e Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 27.12.2007 n° 6657). Ma la Rai è un’impresa pubbica? Sì, hanno risposto le sezioni unite civili della Cassazione con sentenza n. 10443 del 23 aprile 2008. La Rai infatti “è impresa pubblica sotto forma societaria, perchè lo Stato ha una partecipazione rilevante in essa, detenendone la maggioranza del capitale e conservando ancor oggi, a mezzo della Commissione parlamentare di vigilanza, il potere di nominare i sette noni del suo consiglio di amministrazione (D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 49: da ora T.U. della radiotelevisione).
Il T.U. citato, chiarisce, all’art. 7, che la RAI è “la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo” istituita “al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale”, con il contributo pubblico da essa percepito, costituito dal canone versato dagli utenti; nella norma si precisa poi che l’informazione radiotelevisiva di qualsiasi emittente costituisce comunque un “servizio di interesse generale”. La sopravvenuta abrogazione di parte delle norme della L. n. 206 del 1993, istitutiva della RAI s.p.a. non fa venir meno le ragioni per le quali la RAI è stata qualificata “impresa pubblica” e “organismo di diritto pubblico”, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2 e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, art. 2, testi normativi oggi inglobati, anche in attuazione delle Direttive n.ri 17 e 18 del 31 marzo 2004, nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, cioè nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. La Rai s.p.a. gestisce un servizio che risponde a bisogni riconosciuti come “generali” e non solo pubblici dalla legislazione, in un settore nel quale lo Stato intende conservare influenza, dando in concessione il servizio pubblico pagato in parte comunque significativa e per la realizzazione di fini non commerciali, dal canone degli utenti. Le modalità di esercizio dell’attività della RAI sono pubbliche e devono rispondere all’interesse generale, in corrispondenza degli obblighi concessori, tendenti a realizzare fini di interesse generale e non meramente pubblico.
Come impresa pubblica, operante nel settore dei servizi “pubblici” di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, la RAI è un organismo costituito per soddisfare finalità di interesse generale, oggi normativamente individuate all’art. 7 del T.U. della radiotelevisione ed è soggetta al controllo dello Stato. In conclusione, sul piano soggettivo la RAI s.p.a deve qualificarsi organismo di diritto pubblico, in quanto resta ancora la impresa “pubblica”, cui lo Stato ha affidato la gestione del servizio “pubblico” radiotelevisivo su cui intende conservare la sua influenza”.
Ma se la Rai è “un’impresa pubblica da qualificarsi come organismo di diritto pubblico” non è forse illegittima la tassativa fissazione di un limite di età massimo per partecipare al bando RAI? E non è quindi discriminatorio e limitativo escludere dalla partecipazione al bando RAI tutti i giornalisti italiani nati fino al 30 giugno 1974?
*Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Sindaco INPGI
Allegato 1
La normativa comunitaria equipara il domicilio alla residenza e si estende ai praticanti.
Ordinanza Tribunale di Milano: per l’iscrizione all’albo conta il domicilio professionale
Milano, 25 luglio 2005.
Un professionista ha diritto ad essere iscritto nell’albo della città nella quale lavora, anche se risulti residente in un’altra città. Lo ha stabilito una ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso proposto in via di urgenza da un praticante consulente del lavoro, ha ritenuto applicabile la normativa europea che equipara il domicilio professionale alla residenza. Al ricorrente, residente a Ragusa ma domiciliato a Milano presso lo studio di un professionista milanese era stata infatti negata dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro l’iscrizione al registro dei praticanti in quanto non residente a Milano, mentre il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, intervenuto nel giudizio, aveva sostenuto che la normativa europea non potesse applicarsi ad un praticante in quanto lo stesso non poteva ancora definirsi un professionista. Il Tribunale di Milano ha invece ritenuto applicabile la normativa comunitaria che equipara il domicilio professionale alla residenza, specificando inoltre che “la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato“, e quindi vale anche per il praticante che presti tirocinio presso uno studio professionale che si trova in una città diversa da quella di residenza.
Ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/7/05, depositata il 13 luglio 2005, nel ricorso ex art. 700 (R.G. 29574/05, Giud. Dott.ssa Gandolfi)
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1. “Appare indubbia la giurisdizione dell’A.G.O. in tema di accertamento del diritto all’iscrizione agli albi professionali“.
2. “Il tenore letterale dell’art. 16 L. 526/99 – che, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Tale opzione normativa agevola indubbiamente l’esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell’Ordine“.
3. “Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio da parte dei Consigli rendono poi più pertinente l’iscrizione al registro dell’Ordine territoriale del luogo ove tale attività viene svolta, anziché presso quello di residenza“.
(massime a cura di Avv. Stefano Gallandt, Dott. Roberto Enrico Paolini, Dott. Mattia Roberto Cappello)
TRIBUNALE DI MILANO
Giudice: Dott.ssa Gandolfi – R.G. 29574/05
Massimo Puccia, con l’Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello
– ricorrente
Contro
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l’Avv. Vito De Vito
– resistente
E con intervento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l’Avv. Ludovico Grassi
– interveniente
Il G.D., a scioglimento della riserva
OSSERVA:
A) Va premesso che appare indubbia la giurisdizione dell’A.G.O. in tema di accertamento del diritto all’iscrizione agli albi professionali (Cass. SU 5837/83).
B) Nel merito, risulta di tutta evidenza che il tenore letterale dell’art. 16 L. 526/99 – che, ai fini dell0’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma.
Evidentemente il legislatore ha inteso, con la disposizione in oggetto, svincolare la facoltà di iscrizione all’albo d alla residenza, intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali sociali e familiari di una persona, rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Tale opzione normativa, poi, agevola indubbiamente l’esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell’Ordine.
C) Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. Il periodo di pratica, invero, deve svolgersi con continuatività e per non meno di quattro ore medie giornaliere (art. 5 Regolamento Praticantato) presso lo studio del consulente del lavoro e sotto la responsabilità di questi. Malgrado il Regolamento non ve ne faccia esplicito riferimento, deve ritenersi, per la stessa nozione di pratica che il tirocinante presti un’attività lavorativa che ha contenuto correlato a quella del dominus, sebbene svolta in forma non autonoma e sotto la responsabilità del professionista. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio d parte dei Consigli rendono poi più pertinente l’iscrizione al registro dell’Ordine territoriale del luogo ove tale attività viene svolta, anzichè presso quello di residenza: non a caso l’art. 3, III del Regolamento dispone che se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in altra Provincia (sia pure limitrofa) l’iscrizione deve essere effettuata anche al Consiglio di detta Provincia”
D) Pertanto deve ritenersi sussistente il fumus del diritto del dott. Puccia ad iscriversi nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro tenuto presso il Consiglio provinciale dell’Ordine di Milano, nonché l’evidente pericolo che lo stesso sia irreparabilmente frustrato e dovesse attendersi la pronuncia di merito.
P.Q.M.
Ordina al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano di iscrivere il dott. Massimo Puccia nel registro dei praticanti; assegna termine di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, cui riserva anche la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.
Si comunichi.
Milano 11/7/05. Depositato il 13 luglio 2005.
Il Giudice Dott.ssa Gandolfi
Allegato 2
Circolare della Giustizia su residenza e domicilio professionale
Ministero della Giustizia – Circolare della Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni – Ufficio VII – 14 marzo 2000
Prot. n. 708003002F56/995U – 14 marzo 2000
A tutti i Consigli Nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia
LORO SEDI
Oggetto: interpretazione dell’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 – requisiti per l’iscrizione negli albi professionali – residenza – domicilio professionale.
Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste in merito all’interpretazione da dare all’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 – ferma restando l’autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell’interpretazione delle norme di legge -, si ritiene opportuno osservare quanto segue.
Preliminarmente si deve rilevare che l’art. 16 della L. n. 526/99, pur facendo parte della ‘legge comunitaria’ – che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi – non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto legislativo.
L’immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza“, sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell’Unione Europea.
A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz’altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all’albo dalla residenza dell’interessato.
I l tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea. Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell’Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l’Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l’iscritto fosse residente nell’ambito territoriale ove ha sede l’Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l’iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l’iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l’iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. E’ nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l’aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell’Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.
Peraltro, escludendo che l’art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.
Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della l. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea.
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.
Il Direttore dell’Ufficio – Consigliere Stefano Racheli
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