INPGI, PER IL TAR DEL LAZIO NON C’E’ BISOGNO DI UNA LEGGE PER TAGLIARE LE PENSIONI

di Paola Cascella *

Né illegittimo, né irragionevole, né contraddittorio. Vediamo insieme quali sono gli argomenti utilizzati dal Tar del Lazio per bocciare il ricorso del Comitato Giornalisti NoPrelievo contro il contributo forzoso sulle pensioni dei giornalisti.

Il punto cruciale è quello secondo cui l’Inpgi ha l’autonomia di imporre il taglio, e che non esiste in proposito una riserva di legge. Un concetto in sostanziale contraddizione con quanto stabilisce la legge 335 del 1995.

I giudici amministrativi richiamano in larga parte le parole della sentenza della Corte Costituzionale del 2016 (anche se rivolte al legislatore, e non come nel caso in questione ai vertici di un ente previdenziale): “In linea di principio il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare di principi di ragionevolezza, affidabilità e tutela previdenziale”.

Non solo. Sempre rivolgendosi al legislatore e non ai vertici di un ente previdenziale, la Corte Costituzionale, ricorda il Tar, aveva stabilito che “il contributo di solidarietà deve operare in un ordinamento previdenziale come misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale dei più deboli, anche in un’ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposto da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori (…) che devono essere valutati dal legislatore in modo da conferire all’intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto si può consentire di derogare dal principio di affidamento relativo al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato”.

Per la Corte, scrivono i giudici amministrativi, “l’effettività della crisi del sistema di previdenza consente di salvaguardare anche il principio di affidamento nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economica e sociale di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli”.

La Corte, e il Tar con lei, avverte tuttavia che “anche in questo contesto il contributo è una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetuto, né tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale”. Inoltre “il contributo non può che incidere sulle pensioni più elevate, parametro da misurare in rapporto al nucleo essenziale di prestazioni previdenziali, ossia alle pensioni minime”. In base a questo ilTar fissa anche alcuni paletti: “Le aliquote del prelievo non devono essere eccessive e rispettose del criterio di proporzionalità, che è esso stesso il criterio di ragionevolezza della misura”.

Dunque “il contributo di solidarietà deve incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle minime); operare nel complesso del sistema previdenziale; essere imposto da una crisi contingente e grave (…); essere utilizzato come misura una tantum”.

I giudici concordano con l’Istituto “laddove osserva che il contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale opera nel sistema previdenziale in un’ottica intergenerazionale”. Le delibere dei ministeri confermano inoltre che “la misura adottata nel perseguimento del riequilibrio finanziario è giustificata, se non imposta, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale opera, incide sulle pensioni più elevate, ma è un prelievo oggettivamente sostenibile, rispetta il principio di proporzionalità e soprattutto è prevista come misura una tantum e dura tre anni senza possibilità di reiterazione”.

Dunque non viene ravvisata “nessuna illogicità o contraddittorietà di determinazione da parte dei ministeri anche se sono stati modificati i precedenti orientamenti negativi, per ragioni di opportunità anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 2016, né nell’assenza del necessario concerto col Mef il quale ha rimesso all’altro ministero la valutazione di pertinenza”.

* Cda Inpgi per Inpgi Futuro

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