Inchiesta di Pierluigi Franz *
Abbiamo visto nella precedente puntata di questa inchiesta in quante e quali circostanze la Cassazione abbia bocciato i contributi di solidarietà introdotti sulle pensioni dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. Il Tar del Lazio, invece, ha ora inopinatamente ignorato questi principi, che di seguito ora sintetizziamo.
- “Il contributo di solidarietà deve avere le caratteristiche della contingenza, della straordinarietà, ed essere temporalmente circoscritto”.
- Non può essere adottato con atto amministrativo da Casse ed Enti privatizzati un contributo di solidarietà sulle pensioni, “sussistendo, in materia, una specifica riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
- Tra le norme da rispettare rientra anche la Costituzione, che negli articoli 23 e 3 impone rispettivamente il rispetto della riserva di legge e della ragionevolezza: infatti lederebbe il criterio costituzionale della ragionevolezza una normativa che consentisse l’applicazione sulla stessa pensione di più contributi di solidarietà sia di fonte legislativa, sia di fonte regolamentare.
- Nel punto 10 della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 il contributo di solidarietà è stato già qualificato come una “prestazione patrimoniale” del seguente tenore: “Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposta per legge, di cui all’articolo 23 Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.
- E’ contrario al principio di ragionevolezza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, l’atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l’ente previdenziale debitore ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate, ma riduca unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora liquidate, in quanto in tal caso l’iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici”.
- “Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l’importo tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie perchè lederebbe l’affidamento del pensionato tutelato dal capoverso dell’articolo 3 della Costituzione nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”.
- E’ illegittima la norma che violi “l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto” (vedere Corte Costituzionale 10.2.1993 n. 39, 26.1.1994 n. 6, 28.2.1997 n. 50, 23.12.1997 n. 432 e 22.11.2000 n. 525 e Cassazione Sezioni Unite civili n. 27090 del 15 novembre 2017).
- Vi è una netta distinzione fra i diritti per gli “assicurati” e per “i pensionati”: devono essere infatti salvaguardati, essendo intangibili, i trattamenti pensionistici in corso. Pertanto non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi.
- Non è una valida giustificazione per l’ente sostenere che la delibera che introduce un contributo di solidarietà sulle pensioni sia stata motivata dalla necessità di garantire l’equilibrio finanziario, “atteso che tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo”.
- “I provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio devono garantire l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere.
- La delegificazione, con attribuzione della potestà normativa alle singole Casse, deve ritenersi riguardare la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico…”. Ma non certo la decurtazione di diritti quesiti.
- Il contributo di solidarietà sulle pensioni risulta incompatibile del principio del “pro rata”, stabilito in relazione alle anzianità già maturate, ed è lesivo dell’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.
- L’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 nel testo originario (non modificato per l’Inpgi dal comma 763 della legge n. 296 del 2006) “non consente agli enti previdenziali privatizzati di ridurre l’ammontare delle prestazioni attraverso l’imposizione di contributi di solidarietà”.
- L’articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 di privatizzazione degli enti previdenziali non è sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà, in quanto tale norma da sola non basta per decretare il taglio delle pensioni in essere. E comunque, pur essendo riconosciuta come “norma giuridica” ai sensi dell’articolo 1 delle Preleggi, potrebbe non avere comunque valore di legge, essendo contenuta in “regolamenti di altre autorità” di cui all’articolo 3 delle Preleggi, soggetti ai limiti stabiliti dall’articolo 4 Preleggi e quindi “non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”.
Infine, per completezza si ricorda che il TAR ha ignorato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 19 ottobre-16 dicembre 2016 (di cui non v’è alcuna menzione neppure nell’atto approvativo del Ministero del Lavoro del 20 febbraio 2017 con cui è stata convalidata la delibera del CdA Inpgi di tagliare le pensioni) che ha affermato chiaramente che i diritti incomprimibili dei cittadini, tra i quali figurano quelli alla percezione della pensione (artt. 36 e 38 della Costituzione) hanno priorità sul principio del “pareggio di bilancio” ex articolo 81 della Carta repubblicana.
*Consiglio consultivo di Puntoeacapo
(3 – fine)
Le precedenti puntate di questa inchiesta
INPGI, IN OTTO ANNI 50 MILIONI DAI PENSIONATI ITALIANI NELLE CASSE DELL’ISTITUTO/ INCHIESTA
INPGI, PRELIEVO FORZOSO. PERCHÉ IL VERDETTO DEL TAR HA IGNORATO ALMENO 30 SENTENZE DELLA CASSAZIONE
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