La nuova normativa sul passaggio di Inpgi 1 a Inps a partire dal 1. luglio 2022 è orientata ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, a fronte della progressiva contrazione della platea contributiva e del conseguente stato di squilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, attribuita all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (meglio nota come legge Rubinacci).
A tal fine, il comma 103 prevede che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, venga trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto da quella data, i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono dunque iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla stessa assicurazione sono iscritti, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Il regime pensionistico applicabile alla suddetta platea è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, il comma 104 prevede che, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione risulti determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI, e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai fini dell’applicazione del massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 105 dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 104, tale meccanismo non si applichi ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, applicandosi viceversa integralmente ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, avendo il primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016.
Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, il comma 106 dispone che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla stessa data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
Con il comma 107 è inoltre previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga integrato da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di cui al comma 103.
Il comma 108 disciplina le prestazioni non previdenziali in favore dei giornalisti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni vengano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con riguardo all’assicurazione contro gli infortuni, il comma 109 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, tale assicurazione continui a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Al fine di garantire la continuità delle funzioni previdenziali, il comma 110 dispone che un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, venga inquadrato presso l’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al successivo comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al medesimo comma 111.
La dotazione organica dell’INPS è conseguentemente incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale transitate.
Il comma 111 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato.
Il comma 112 riconosce ai dipendenti provenienti dall’INPGI il mantenimento del trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, il comma 113 prevede la costituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale del suddetto Istituto. Il Comitato, che ha il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022, opera fino al 30 giugno 2022.
Il comma 114 dispone, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.
Il comma 115 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell’INPGI possano svolgere compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sulla base delle risultanze del rendiconto straordinario, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI – da adottarsi entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto e da trasmettere per l’approvazione ai Ministeri vigilanti – sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
Il comma 116 dispone che, entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provveda, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, l’Istituto è tenuto ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto ai sensi del comma 115.
Infine, allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico di INPS, si prevede al comma 117 che, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto possa ricorrere ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Il comma 118 abroga la disciplina per il rientro dello squilibrio finanziario della gestione principale dell’INPGI, di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disponendo altresì la sospensione, fino al 30 giugno 2022, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’INPGI, dell’efficacia delle disposizioni applicabili in caso di disavanzo economico-finanziario degli enti di previdenza privatizzati, di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
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