Veniamo adesso a un altro argomento cruciale: la relazione dell’avvocato civilista ingaggiato dall’Inpgi che di fatto sconsiglierebbe al Cda, dopo una serie di valutazioni, la costituzione di parte civile dell’istituto. Ecco altre domande ancora senza risposta.
- Il civilista avvocato Andrea Marani, legale esterno incaricato dall’Inpgi di ricostruire la vicenda, nella sua Relazione di 19 pagine del 5 marzo 2015 ha ritenuto che la delibera n. 42 fosse regolare, che cioé il presidente Camporese avesse i poteri di concludere l’operazione e che la delibera fosse pienamente valida a prescindere dalla successiva ratifica da parte del CdA. Ma l’avvocato Marani ha esaminato a fondo il punto 11 a pag. 2 della delibera del CdA n. 38 del 2008, che ha invece solo accennato a pag. 2, terz’ultima riga?
- Poichè tale norma interna riconosceva al presidente Camporese “il potere di autorizzare, nell’ambito dell’attuazione del piano di impiego dei fondi disponibili, deliberato dal Consiglio di amministrazione, ratificato dal Consiglio Generale e divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 509/94: a) la sottoscrizione di quote di fondi comuni d’investimento gestiti da primari enti o Istituti; b) il disinvestimento di quote di fondi comuni d’investimento di cui al punto precedente; c) il passaggio di quote da un fondo comune di investimento ad un altro o ad altri (“switches”); d) versamenti e prelievi alle gestioni patrimoniali in essere. Questi poteri sono esercitabili previo parere favorevole della Commissione Bilancio, Finanza, Programmazione ed Investimenti mobiliari o, almeno, del suo presidente, sentiti i componenti della Commissione e con l’obbligo di portare le operazioni effettuate a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva”. Domanda: la compravendita tra l’Inpgi 2 e la Sopaf di n. 224 quote del Fondo FIP che erano ancora di proprietà della società austriaca IMMOWEST in quale delle 4 sopraindicate tipologie di investimento mobiliare rientrerebbe? E che succederebbe se, invece, non vi rientrasse? E se fosse, invece, considerato un investimento immobiliare quale normativa si sarebbe dovuta applicare? L’avvocato Marani potrebbe spiegarlo meglio?
- Nella sua relazione l’avvocato Marani non ha forse ignorato il verbale n. 4 del Collegio Sindacale del 2 e 7 aprile 2009, presenti tutti e 7 i Sindaci in carica all’epoca (Stefania Cresti, presidente, Virgilio Povia, Michele Romano, Pierluigi Roesler Franz, Maurizio Cerino, Cristiana Cimmino e Attilio Raimondi, componenti), che osservò quanto segue: “Sulla proposta di ratifica della delibera presidenziale n. 42 del 19/2/2009 di acquisto dalla Sopaf di quote del Fondo Immobili Pubblici (FIP), rileva l’opportunità di recepire nel Regolamento di Amministrazione i contenuti della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 15/5/2008 per rendere il sistema omogeneo”?
- Ciò implicitamente non confermerebbe, forse, che erano state notate a posteriori (cioè a operazione Sopaf già conclusa quando solo allora ne fu informato il Collegio Sindacale) anomalie tra la delibera del CdA Inpgi n. 38 del 2008 ricognitiva dei poteri del presidente Camporese e il Regolamento di Amministrazione in vigore dal 2001 che attribuiva in modo diverso analoghi poteri al presidente?
- Perchè nella sua Relazione l’avvocato Marani cita più volte il Regolamento degli investimenti mobiliari Inpgi, e precisamente a pag. 5 nel 2° cpv, nell’ultimo cpv e nella nota del punto 2.1 e a pag. 6 e nel 1° cpv, visto che tale Regolamento fu adottato dall’Inpgi solo con la delibera del Consiglio Generale Inpgi n. 16 del 26 novembre 2009, cioè oltre 9 mesi dopo la firma della delibera presidenziale n. 42 che assegnava maggiori poter al presidente e oltre 7 mesi dopo la ratifica da parte del CdA con atto n. 40 del 7 aprile 2009?
- Perchè quindi l’avvocato Marani cita questo Regolamento degli investimenti mobiliari Inpgi che non ha nulla a che fare con l’operazione di acquisto da parte dell’Inpgi 2 per 30 milioni di euro delle 225 quote del Fondo FIP dalla Sopaf Spa del gruppo Magnoni?
- Perchè è stato fatto erroneamente credere per anni al CdA e al Collegio Sindacale Inpgi che la Sopaf possedeva le 224 quote del Fondo FIP (poi divenute 225), e ciò è stato persino confermato anche dall’avvocato Manetta alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti previdenziali (come risulta dallo stenografico dell’audizione del 14 maggio 2014), mentre, invece, doveva ancora materialmente acquistarle dalla società IMMOWEST e sgravarle previamente da un pegno in favore di Lehman Brothers Bank di Londra?
- Di ciò è stato mai informato il CdA e il Collegio Sindacale? E perchè? E quando? Perchè nella delibera presidenziale n. 42 tutto lasciava intendere che la Sopaf fosse la venditrice delle quote del Fondo FIP, mentre era tutt’al più una semplice intermediaria o una procuratrice della società austriaca IMMOWEST di Vienna che, a quanto si è poi appreso, possedeva tutte le quote FIP gravate da un pegno in favore di Lehman Brothers Bank di Londra e acquistate poi dall’Inpgi?
- Ma se era una sorta di intermediaria o socia di fatto, la Sopaf non avrebbe dovuto spartire a metà il guadagno con l’Inpgi 2, anzichè tenerselo tutto per sè come è poi avvenuto? Difatti la Sopaf conosceva chi voleva vendere le quote FIP (cioè la società IMMOWEST) ma non aveva i soldi necessari, mentre l’Inpgi 2 aveva i soldi, ma non conosceva la società IMMOWEST. Pertanto il guadagno di 6,5 milioni poteva essere quanto meno diviso al 50% ciascuno?
- Ma se la Sopaf non possedeva le 224 quote del Fondo FIP, il presidente Camporese poteva, in base alla delibera del CdA Inpgi n. 38 del 2008 di ricognizione dei suoi poteri, firmare ugualmente la delibera n. 42? O questa compravendita esulava, invece, dai casi previsti ed era quindi necessaria una delibera ad hoc del Cda (che peraltro si sarebbe già dovuto riunire il 26 febbraio 2009), tenendo anche conto che l’operazione di acquisto da parte dell’Inpgi 2 per 30 milioni di euro delle 225 quote del Fondo FIP dalla Sopaf Spa del gruppo Magnoni poteva essere tecnicamente considerata più un acquisto immobiliare (soggetto ad altre regole interne Inpgi) piuttosto che un acquisto mobiliare?
- Il presidente Camporese, in base alla normativa Inpgi, poteva ugualmente firmare da solo il 19 febbraio la delibera 42 che prevedeva un esborso di ben 30 milioni di euro? O, in base al Regolamento di Amministrazione, vi era, invece, un “tetto” massimo di spesa?
- Ma per ragioni di prudente e saggia amministrazione, vista la notevole entità dell’investimento, non avrebbe forse fatto meglio ad esaminare l’argomento nel CdA che si è riunito proprio il 26 febbraio, cioè appena una settimana dopo? Perchè, ad esempio, la delicata questione non fu inserita nell’ordine del Giorno del CdA del 26 febbraio 2009? Non si sarebbe forse fatto ugualmente in tempo ad acquistare le 225 quote del Fondo FIP? E perchè in tale riunione non se ne parlò neppure visto che era la prima seduta utile dopo la firma della delibera presidenziale del 19 febbraio 2009?
(3 – continua)
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